Fino al 31 dicembre sono sospese, in forza di quanto disposto col Decreto Ristori, le vendite giudiziarie di immobili adibiti ad abitazione principale del debitore. Il provvedimento si pone dunque in linea con i precedenti, ribadendo il principio del favor debitoris e rafforzando in questa delicata fase le misure a tutela dell’abitazione principale.
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Organizzazione di Studio e Covid
Il recente D.P.C.M. governativo interviene nuovamente sulle precauzioni da adottare per prevenire la diffusione del virus. Quanto alle attività professionali prevede che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
A tal fine, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, verrà data preferenza agli appuntamenti in videoconference.
Sanzioni Covid
Rimando alla lettura di questo articolo aggiornato tratto da Il Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-tutte-multe-possibili-esercizi-commerciali-e-persone-fisiche-ADERLHx
Impatto del Covid sull’economia – i dati Cerved
Secondo previsioni Cerved l’emergenza sanitaria in corso potrebbe generare una caduta dei ricavi del 18% tra 2020 e 2019, con una perdita del fatturato che potrebbe arrivare a 640 miliardi tra 2020 e 2021.
La quota di imprese rischiose, che secondo il Cerved Group Score era pari al 14,6% prima del COVID-19, potrebbe arrivare al 33% a seguito dell’emergenza. Il volume di debiti finanziari nei bilanci di società rischiose – potenziali NPL – passerebbe da 73 a 189 miliardi di euro; se si includono anche le società vulnerabili, da 260 a 411 miliardi, circa la metà di quelli nei bilanci delle società di capitale. Nel caso di durata prolungata dell’emergenza, la caduta dei ricavi per le imprese nell’anno in corso sarebbe molto consistente, pari al 17,8%. Questo equivarrebbe a una perdita di 470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell’1,7% nel 2020. Nel 2021 si prevede un rimbalzo, con un aumento dei ricavi del 17,5%, insufficiente a recuperare i livelli del 2019 e con un’ulteriore perdita di 172 miliardi rispetto allo scenario tendenziale.Dal punto di vista territoriale, nessuna regione sarebbe in grado nel 2021 di recuperare i livelli di fatturato pre-COVID-19. Per sei regioni la perdita dei ricavi del 2020 sarebbe superiore al 20% (Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio); nelle altre regioni la caduta sarebbe comunque intorno al 15%.
Covid ed esecuzioni immobiliari
Covid e pagamento del canone di locazione
Ha destato interesse il provvedimento del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2020 col quale, nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. Il Tribunale ha ritenuto “urgente” la questione e provveduto dunque inaudita altera parte.
Covid e ripartenza
Siamo entrati finalmente nella Fase 2 di questa emergenza sanitaria, ma non possiamo fingere di non vedere le conseguenze economiche che la stessa ha lasciato. Mi permetto qui di riprodurre alcune parti significative della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza perchè ritengo a tale impostazioni si debba necessariamente attenere, ancor più oggi, il Legislatore Nazionale.
È necessario incoraggiare una maggiore coerenza tra i quadri nazionali in materia di insolvenza onde ridurre le divergenze e le inefficienze che ostacolano la ristrutturazione precoce di imprese sane in difficoltà finanziaria e promuovere la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunità, riducendo con ciò i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Grazie a una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali, si massimizzeranno i rendimenti per tutti i tipi di creditori e investitori, e si
incoraggeranno gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore coerenza faciliterà anche la ristrutturazione di gruppi di imprese, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui sono situate le imprese del gruppo.
Un quadro di ristrutturazione dovrebbe permettere ai debitori di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, evitando così l’insolvenza e proseguendo le attività. Tuttavia, onde evitare potenziali rischi di abuso della procedura, è necessario che le difficoltà finanziarie del debitore comportino con tutta probabilità l’insolvenza del debitore e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza e garantire la redditività dell’impresa.
Per promuovere l’efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili che limitino l’intervento del giudice ai casi in cui è necessario e proporzionato per tutelare gli interessi dei creditori e terzi eventuali. Ad esempio, per evitare costi inutili e rispecchiare l’intervento precoce della procedura, al debitore dovrebbe, in linea di principio, essere lasciato il controllo delle sue attività, e la nomina di un Mediatore o un supervisore non dovrebbe essere obbligatoria, bensì decisa caso per caso.
È opportuno pertanto adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo
Anche il processo penale diventa telematico
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.
DPCM 26 APRILE 2020 – COVID E FASE 2
Si allega il testo dell’ultimo DPCM:
Tra le novità si segnalano:
- per quel che attiene la libertà di circolazione:
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- per quel che riguarda le ordinarie attività è prevista una ripresa graduale, a seconda delle attività e fermo il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, secondo un calendario che va dal 4 maggio ai primi giorni di giugno.
A questo link la conferenza stampa del Presidente del Consiglio.
COVID e Concordati Preventivi
Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) è intervenuto sulla disciplina dei concordati preventivi con le seguenti previsioni:
- proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale che abbiano scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2021;
- in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di optare per una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo. La proroga non può eccedere i sei mesi e deve essere ‘autorizzata’ dal Tribunale;
- introduzione di un nuovo termine di novanta giorni di cui può avvalersi il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, co. 6 l. fall. (c.d. preconcordato o ‘concordato in bianco’) o termine ai sensi dell’art. 182-bis co. 7 l. fall.. Anche in questo caso la proroga deve essere concessa dal Tribunale.