COVID e Concordati Preventivi

Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) è intervenuto sulla disciplina dei concordati preventivi con le seguenti previsioni:

  1. proroga  di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale che abbiano scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2021;
  2. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
  3. sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di optare per una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo. La proroga non può eccedere i sei mesi e deve essere ‘autorizzata’ dal Tribunale;
  4. introduzione di un nuovo termine di novanta giorni di cui può avvalersi il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, co. 6 l. fall. (c.d. preconcordato o ‘concordato in bianco’) o termine ai sensi dell’art. 182-bis co. 7 l. fall.. Anche in questo caso la proroga deve essere concessa dal Tribunale.