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Usura Bancaria: in astratto o in concreto?

E’ argomento difensivo spesso utilizzato dalle Banche quello per cui la verifica dell’usurarietà di un contratto debba condursi non soltanto sul programma negoziale, come è stato previsto, ma anche come è stato attuato nello svolgimento successivo, con la conseguenza che sono del tutto giuridicamente irrilevanti gli scenari non verificatisi nè mai più verificabili (ad esempio applicazione degli interessi di mora).

A tale tesi si può agevolmente controbattere, richiamando il dato testuale dell’art. 644 cp: è necessaria la verifica del supero del tasso “soglia” nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti.

Se dunque per la legge penale basta a configurare il reato di usura la promessa, va da sè che, contrariamente a quanto sostiene la banca, debbano essere considerata anche tutte le ipotesi eventuali che non si sono concretamente verificata ma si sarebbero in astratto potute realizzare.

E del resto va ricordato che l’usura è reato di pericolo che punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari: ne consegue che ai fini della sussistenza dell’illecito usurario (penale o quanto meno civile) è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi (danno), ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (TAEG) usurario convenuto; dunque  l’effettiva datio non ha alcuna rilevanza giuridica e costituisce un quid pluris, che può esservi o meno, rispetto ad un illecito già perpetrato, poiché “quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta.

In buona sostanza, il “pericolo” proprio dell’usura e“la potenzialità” di incassare costi usurari, costituiscono un binomio inscindibile nell’ottica della normativa antiusura.

Quando si va in trattativa con Banche/Società finanziarie…

Capita spesso di sedersi al tavolo di trattative con Banche, società di leasing, società finanziarie e dover fare gli interessi del debitore.

Il debitore è un soggetto che ha assunto delle obbligazioni che si sono rivelate nel corso del tempo non sostenibili. Le ragioni possono essere molteplici (cattivi investimenti, fallimento di un progetto imprenditoriale, imprevisti in famiglia ecc…) e ad essi si deve comunque aggiungere la crisi economica.

Molto spesso, per non dire quasi sempre, il debitore non è nelle condizioni di ripagare interamente il proprio creditore. Si cerca sempre pertanto di costruire delle proposte transattive concretamente sostenibili, sia dal punto di vista dell’impegno finanziario sia delle tempistiche.

In ogni caso, per qualunque trattativa, bisogna sempre cercare di partire da una base di capitale iniziale, che si offre a dimostrazione della bontà e serietà dell’offerta, e da un piano in grado di ripagare il debito (integralmente o in misura percentuale) entro una tempistica congrua.

Tassi usura: come individuare le soglie

Si segnala il commento a cura di Stefano Congiusti, Dottore Commercialista in Monza:

http://www.ilprofessionistalibero.eu/tassi-usura-come-valutarli

 

Verifica dell’usura Bancaria

Il Tribunale di Monza, in persona della dott.ssa Binetti, con sentenza del 20.07.2016 ha chiarito l’orientamento del Tribunale in merito al criterio da seguire per la verifica dell’usura bancaria, pronunciandosi sul carattere vincolante della formula di Banca d’Italia. Secondo il Tribunale le Istruzioni della Banca d’Italia, per quanto non abbiano il rango di “legge”, sono da ritenersi vincolanti nella misura in cui garantiscono cetezza della normativa di settore e prevedibilità delle decisioni giudiziari, rispetto alle altre formule elaborate nella prassi per il calcolo del Teg. Con tale presa di posizione, il Tribunale ha ritenuto di tutelare gli operatori economici e la possibilità per gli stessi di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.