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Nasce “HABITAT Legali e Servizi”

Dal mese di settembre 2022 nasce “HABITAT Legali e Servizi”, un nuovo servizio di assistenza e consulenza legale a cura degli Avvocati Edoardo Colzani del Foro di Lecco e Valentina Miceli del Foro di Milano.

Habitat offre servizi legali in ambito sia civile che penale.

Gli appuntamenti si svolgono presso la sede di Seregno (Mb), via Ballerini n. 56.

Per informazioni: info@habitat-ls.com

Anche il processo penale diventa telematico

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari  il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.

Diritto Penale Tributario

Col 2020 lo Studio intende coltivare e potenziare l’assistenza in ambito fiscale e tributario, garantendo tutela del contribuente anche in ambito penale.

Per appuntamenti e richieste di parere: info@avvocatocolzani.it

Omessa dichiarazione: responsabilità

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva, come configurato dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000, è configurabile sia nei confronti dell’amministratore di fatto, sia verso l’amministratore di diritto, il quale, come mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento.

In materia di “messa alla prova” penale

La Cassazione Penale Sezione III con sentenza 27071/2015 ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del giudice che ritienga tardiva l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova proposta successivamente all’apertura del dibattimento, laddove la stessa apertura sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014.

Particolare tenuità del fatto: art. 131 bis c.p.

Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, sulle sanzioni penali, pubblicato in G.U. n. 64 del 18 marzo, chiarisce e definisce i contorni della condotta abusiva punita penalmente, tesa alla deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e improntata a ragioni di economia processuale.
La rubrica della norma s’intitola «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, co. 1, lettera m), della Legge 28 aprile 2014, n. 67».

«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto).

Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».