La Cassazione Penale Sezione III con sentenza 27071/2015 ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del giudice che ritienga tardiva l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova proposta successivamente all’apertura del dibattimento, laddove la stessa apertura sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014.