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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.

Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.

Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.

Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.

Prestiti covid da restituire: l’allarme di Unione Artigiani

Riporto una notizia ripresa da Unione Artigiani che ha rilevato come con la fine degli aiuti di Stato, l’87% delle imprese artigiane di Milano e Brianza, 76 mila su 88 mila, devono restituire 4 miliardi di euro, in media 51 mila euro ciascuna.

A pesare sono le moratorie in scadenza e i nuovi prestiti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese.

Lo studio offre naturalmente tutela per tutte queste situazioni.

Decreto Sostegni – sintesi delle misure

Si condivide, per utilità della clientela il file di sintesi predisposto dal Governo con le nuove misure introdotte dal Governo Draghi.

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti.

Sospensione esecuzioni sulla casa

Il Decreto-Legge n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe) ha prorogato sino al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. L’art. 13 comma 14 del Decreto prevede quanto segue: “All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021””.

Organizzazione di Studio e Covid

Il recente D.P.C.M. governativo interviene nuovamente sulle precauzioni da adottare per prevenire la diffusione del virus. Quanto alle attività professionali prevede che:

1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in   modalita'  a distanza; 
2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; 

A tal fine, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, verrà data preferenza agli appuntamenti in videoconference.

Impatto del Covid sull’economia – i dati Cerved

Secondo previsioni Cerved l’emergenza sanitaria in corso potrebbe generare una caduta dei ricavi del 18% tra 2020 e 2019, con una perdita del fatturato che potrebbe arrivare a 640 miliardi tra 2020 e 2021.

La quota di imprese rischiose, che secondo il Cerved Group Score era pari al 14,6% prima del COVID-19, potrebbe arrivare al 33% a seguito dell’emergenza. Il volume di debiti finanziari nei bilanci di società rischiose – potenziali NPL – passerebbe da 73 a 189 miliardi di euro; se si includono anche le società vulnerabili, da 260 a 411 miliardi, circa la metà di quelli nei bilanci delle società di capitale. Nel caso di durata prolungata dell’emergenza, la caduta dei ricavi per le imprese nell’anno in corso sarebbe molto consistente, pari al 17,8%. Questo equivarrebbe a una perdita di 470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell’1,7% nel 2020. Nel 2021 si prevede un rimbalzo, con un aumento dei ricavi del 17,5%, insufficiente a recuperare i livelli del 2019 e con un’ulteriore perdita di 172 miliardi rispetto allo scenario tendenziale.Dal punto di vista territoriale, nessuna regione sarebbe in grado nel 2021 di recuperare i livelli di fatturato pre-COVID-19.  Per sei regioni la perdita dei ricavi del 2020 sarebbe superiore al 20% (Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio); nelle altre regioni la caduta sarebbe comunque intorno al 15%.

Covid e pagamento del canone di locazione

Ha destato interesse il provvedimento del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2020 col quale, nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. Il Tribunale ha ritenuto “urgente” la questione e provveduto dunque inaudita altera parte.

Udienze on line e questioni di costituzionalità

Come noto, l’emergenza sanitaria ci ha imposto un cambio di abitudini. Questo vale anche per noi operatori di Giustizia, chiamati a fare i conti con le nuove tecnologie, cimentandosi dunque nella trattazione on line delle udienze con il software TEAMS.

Un Giudice del Tribunale di Mantova ha ritenuto di sollevare una questione di costituzionalità, a mio avviso interessante più da un punto di vista teorico che pratico. La questione di costituzionalità in oggetto è formulata nei seguenti termini: … dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 c. 7 lett. F del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. C del D.L. 28/2020 per il palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. limitatamente alle parole “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”; letto l’art. 23 della L. 87 del 11 marzo 1953 e 295 c.p.c.

La questione è la seguente: perchè gli avvocati possono fare udienza da casa e il Giudice deve invece recarsi presso il Tribunale?

Si segnala in particolare il seguente passaggio, rimandando poi alla lettura integrale del provvedimento

Non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato che il portatile ministeriale è stato fornito proprio per l’utilizzo da fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano da virus ed
indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica che non è somministrabile in real time considerato che l’intervento va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con l’invio di una mail, mentre non è prevista l’assistenza in udienza di tecnici specializzati così come ormai non è .

04 Maggio 2020

Il 04 maggio, come noto, inizia formalmente la fase 2. Le attività legali rientrano tra i codici ATECO per i quali è possibile la riapertura.

Come noto, seppur a remoto, l’attività di studio in realtà non si è mai fermata.

Il mese di maggio sarà necessariamente un mese di assestamento, anche in considerazione del fatto che solo a partire dall’11 maggio si avranno indicazioni chiare anche in merito alla ripresa dell’attività nei Tribunali.

E’ fuori di dubbio tuttavia che il Covid imporrà un cambio del nostro tradizionale modo di relazionarsi.

Per questa ragione cercherò ove possibile di incentivare l’attivata di consulenza a distanza, via telefono o in videoconferenza.

 

Anche il processo penale diventa telematico

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari  il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.