Archivi tag: gratuito patrocinio; difesa penale

Particolare tenuità del fatto: art. 131 bis c.p.

Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, sulle sanzioni penali, pubblicato in G.U. n. 64 del 18 marzo, chiarisce e definisce i contorni della condotta abusiva punita penalmente, tesa alla deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e improntata a ragioni di economia processuale.
La rubrica della norma s’intitola «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, co. 1, lettera m), della Legge 28 aprile 2014, n. 67».

«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto).

Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita’ del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale

L’ordinamento italiano prevede la possibilità per la persona non abbiente sottoposta a procedimento penale di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (volgarmente detto “gratuito patrocinio”) in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 (il limite reddituale viene periodicamente aggiornato). Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita sia ai cittadini italiani sia agli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato. La possono richiedere l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda; colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

La domanda di ammissione in ambito penale va presentata presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure tramite il difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  1. la richiesta di ammissione al patrocinio
  2. le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  3. l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  4. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.