Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale

L’ordinamento italiano prevede la possibilità per la persona non abbiente sottoposta a procedimento penale di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (volgarmente detto “gratuito patrocinio”) in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 (il limite reddituale viene periodicamente aggiornato). Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita sia ai cittadini italiani sia agli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato. La possono richiedere l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda; colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

La domanda di ammissione in ambito penale va presentata presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure tramite il difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  1. la richiesta di ammissione al patrocinio
  2. le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  3. l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  4. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.