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La conversione del pignoramento
Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto di pignoramento, il debitore può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale , interessi e spese. Pena…