La conversione del pignoramento

Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto di pignoramento, il debitore può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale , interessi e spese.

Pena inammissibilità, contestualmente all’istanza di conversione deve essere depositata in cancelleria una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati di cui puoi essere data documentazione.

Il Giudice, nell’ammettere con ordinanza la conversione, può concedere al debitore anche una rateizzazione.

Si badi bene, tuttavia, che i beni pignorati vengono liberati dal pignoramento solo con il versamento del’intera somma.