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Custodie Immobiliari – Visite
Per il mese di Agosto le richieste di visita verranno evase dal 27 agosto in poi.
Le richieste possono essere prenotate da qui.
La conversione del pignoramento
Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto di pignoramento, il debitore può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale , interessi e spese.
Pena inammissibilità, contestualmente all’istanza di conversione deve essere depositata in cancelleria una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati di cui puoi essere data documentazione.
Il Giudice, nell’ammettere con ordinanza la conversione, può concedere al debitore anche una rateizzazione.
Si badi bene, tuttavia, che i beni pignorati vengono liberati dal pignoramento solo con il versamento del’intera somma.