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Criptovalute e contenzioso – i primi casi

E’ recente la notizia di un contenzioso promosso dal alcuni trader nei confronti di Binance in relazione a disguidi della piattaforma che avrebbe impedito ai traders, in un momento estremamente delicato per il mercato delle criptovalute (in occasione di alcune dichiarazioni diElon Musk cui seguì una spaventosa volatilità del mercato al rialzo), di accedere al loro account dove avevano delle posizioni aperte in negoziazioni di future di criptovalute.

Questa falla di sistema, in realtà, non sarebbe stata l’unica.

Non solo. Sembrerebbe addirittura che Binance abbia offerto servizi di trading in strumenti finanziari, – come i Futures – senza essere autorizzato in Europa ad operare come impresa di investimento in conformità con il quadro stabilito dalla direttiva 2014/65/UE (la “MiFID 2″) e che nessuna licenza equivalente è stata concessa a Binance per svolgere tali servizi in altre giurisdizioni non UE, come, ad esempio, in Svizzera”

Investitore esperto: quali responsabilità per la banca?

La presenza di un investitore esperto non esime la banca da responsabilità laddove abbia omesso di informare adeguatamente il cliente sulle operazioni finanziarie da autorizzare.

Anche ove vi sia una certa propensione al rischio del cliente, dunque, quando si è in presenza di operazioni inadeguate rimane l’onere in capo alla banca di dare specifica autonoma informazione al proprio cliente.

L’obbligo primario della Banca di fornire la piena informazione attiva circa natura, rendimenti e ogni altra caratteristica dei titoli, non potendosi affatto presumere che l’investitore possa cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento per il solo fatto che in passato questi abbia già acquistato azioni o titoli a rischio elevato.

Lockdown e servizi professionali

Si precisa che anche in caso di lockdown, i servizi di Studio verranno regolarmente erogati, naturalmente privilegiano la modalità telematica.

Le richieste di consulenza saranno dunque regolarmente evase telefonicamente e/o telematicamente a seconda delle necessità (info@avvocatocolzani.it).

I settori nei quali potrà essere resa la consulenza on line sono in particolare i seguenti:

  1. problemi applicativi normativa COVID;
  2. crisi personale e/o aziendale;
  3. consulenza bancaria;
  4. consulenza finanziamenti/investimenti/progetti europei;
  5. proprietà intellettuale – registrazione marchi e brevetti;
  6. rapporti col Fisco.

Modulistica Fondo Garanzia – Decreto Liquidità

https://www.serviziperimpresa.com/2020/04/modulistica-fondo-di-garanzia-decreto.html

Intermediazione finanziaria

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento CONSOB 16190/2007, per verificare nel caso concreto l’adeguatezza dell’operazione occorre una triplice valutazione:

  1. l’operazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente;
  2. la natura dell’investimento deve essere tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso;
  3. il cliente deve possedere la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Non è sufficiente dunque una spiegazione generale da parte dell’intermediario delle caratteristiche delle componenti derivative elementari. Al contrario, occorre che venga fornita una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo: n consegue che non basta la consegna di moduli informativi prestampati e standardizzati.