Ai sensi dell’art.40 del Regolamento CONSOB 16190/2007, per verificare nel caso concreto l’adeguatezza dell’operazione occorre una triplice valutazione:
- l’operazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente;
- la natura dell’investimento deve essere tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso;
- il cliente deve possedere la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
Non è sufficiente dunque una spiegazione generale da parte dell’intermediario delle caratteristiche delle componenti derivative elementari. Al contrario, occorre che venga fornita una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo: n consegue che non basta la consegna di moduli informativi prestampati e standardizzati.