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Risoluzione del leasing ed equo compenso

Sempre in punto di leasing e disciplina applicabile ai casi di risoluzione (1526 c.c.) si segnala  una pronuncia del Tribunale di Brescia, datata  04 Ottobre 2016 (Est. Vincenza Agnese) che affronta il problema della determinazione dell’equo compenso ex art. 1526 c.c. per l’uso dell’immobile.

Secondo il Tribunale occorre tenere conto della remunerazione per il godimento del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo ed alla sua non commerciabilità come nuovo, oltre che del logoramento per l’uso e dell’eventuale danneggiamento, verificando, altresì l’importo delle rate già pagate dall’utilizzatore così da determinare il rapporto dare/avere tra le parti.

Leasing immobiliare: opposizione a decreto ingiuntivo e azione di rilascio

Secondo quanto affermato dal Tribunale di Udine con provvedimento datato 26 Settembre 2016 (Est. Massarelli) l’irrevocabilità di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la condanna al pagamento di un debito maturato in un primo periodo del rapporto di leasing immobiliare im0pedisce di esaminare le difese della parte convenuta per il rilascio del bene ed aventi ad oggetto le clausole che determinano il corrispettivo pattuito. In sostanza, la riunione della causa di rilascio dell’immobile e di quella di opposizione a decreto ingiuntivo può ostacolare la rapida definizione della domanda di rilascio con la conseguenza che deve essere disposta la separazione dei procedimenti.

Risoluzione del contratto di leasing traslativo

In caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo trova applicazione l’art. 1526 c.c.

Se dunque la risoluzione del contratto di leasing ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

La ratio della norma è quella di evitare l’indebita locupletazione della parte concedente per effetto dell’acquisizione sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell’intrinseco valore di quest’ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni.

Per riconoscere un leasing traslativo occrre verificare se il pagamento dei canoni per il periodo concordato assicura al concedente anche una componente di corrispettivo del prezzo di alienazione del bene, giacché la somma da versarsi a titolo di opzione di acquisto al termine della c.d. “locazione” appare con tutta evidenza di gran lunga inferiore rispetto al valore intrinseco del bene.