In caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo trova applicazione l’art. 1526 c.c.
Se dunque la risoluzione del contratto di leasing ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
La ratio della norma è quella di evitare l’indebita locupletazione della parte concedente per effetto dell’acquisizione sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell’intrinseco valore di quest’ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni.
Per riconoscere un leasing traslativo occrre verificare se il pagamento dei canoni per il periodo concordato assicura al concedente anche una componente di corrispettivo del prezzo di alienazione del bene, giacché la somma da versarsi a titolo di opzione di acquisto al termine della c.d. “locazione” appare con tutta evidenza di gran lunga inferiore rispetto al valore intrinseco del bene.