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Il nuovo Sovraindebitamento – L’incapiente

Si pubblica di seguito il terzo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda il sovraindebitamento dell’incapiente.

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;l

b) ’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Moratoria ultrannuale e privilegiati

La Corte di Cassazione (Cass. 20 agosto 2020 n.17391 – pres. Valitutti est. Terrusi) ha confermato l’orientamento già espresso dalla precedente pronuncia n. 17834/19 per cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Conseguentemente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.