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TUTELA DEI MARCHI NEL METAVERSO

In quali classi merceologiche classificare i marchi del metaverso e gli Nft?

Classe 9 per “beni virtuali scaricabili inclusi gli NFT“, Classe 35 per ” negozi al dettaglio di beni virtuali” e Classe 41 per “servizi di intrattenimento in ambienti virtuali”.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha chiarito che in relazione alla Classe 9, l’EUIPO ha dichiarato che «i beni virtuali sono propri della Classe 9 perché sono trattati come contenuti o immagini digitali». Tuttavia, il termine “beni virtuali” manca di chiarezza e precisione, e pertanto deve essere ulteriormente specificato con l’indicazione del contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali (ad esempio, beni virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).

Al riguardo, l’EUIPO afferma che «la 12a edizione della classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, incorporerà il termine file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili nella classe 9».

L’utilità di registrare un MARCHIO

Perché registrare un marchio di impresa?

Un buon motivo (non certo l’unico, naturalmente) è che il marchio registrato consente operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso.

Il marchio è un bene che può essere ceduto, “affittato” e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la cessione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.

Addirittura, può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate, studiate specificatamente per le esigenze dell’impresa (ad esempio, cartolarizzazioni dei contratti di licenza).

Il valore che il marchio acquista nel tempo, infine, può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.

Proprietà intellettuale e METAVERSO

Segnalo interessante contributo su IL SOLE 24 ORE di oggi dal titolo Metaverso, prima di entrare occorre estendere la tutela a marchi virtuali e domini.

Condividendone i contenuti, invito a rivolgersi al mio studio per un check up preventivo delle implicazioni giuridiche e legali che il metaverso comporta, in particolar modo per quel che concerne la tutela dei marchi.

Novità in materia di Proprietà Intellettuale

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri e passa ora al vaglio del Parlamento, il disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, inserito all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale. L’intervento mira a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

Tra le novità introdotte 1) una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative 2) la protezione temporanea di disegni e modelli nell’ambito delle fiere, 3) la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, 4) il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, 5) il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.

Marchi e brevetti: numeri in crescita

Rimando ai dati forniti dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-e-brevetto-nel-2021-crescono-i-depositi-rispetto-al-biennio-precedente

Marchio noto a fini parodistici: non è contraffazione!

Lo ha affermato con chiarezza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35166 del 31 luglio 2019: non si configura la contraffazione del marchio quando i prodotti oggetto di sequestro probatorio presentano un’indiscussa originalità risultando, ad esempio, caratterizzati da immagini create attraverso l’uso di marchi noti, non a fini “distintivi”, e dunque “imitativi”, ma piuttosto a fini “parodistici”, ovvero “artistici e descrittivi”

Accordi di coesistenza tra marchi: cosa sono

Gli accordi di coesistenza tra marchi sono contratti atipici utilizzati per disciplinare i rapporti tra titolari di marchi identici o simili.

Essi possono avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

  1. limitazioni relative all’uso del marchio per determinate categorie di prodotti o servizi;
  2. limitazioni territoriali;
  3. limitazioni relative alle modalità di utilizzo del marchio;
  4. clausole di reciproca assistenza.

Per approfondimenti, è possibile richiedere una consulenza allo Studio.

Registrazione marchi: occhio alla truffa!

L’UIBM comunica di aver ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni circa nuove richieste ingannevoli di pagamento di somme di denaro che sarebbero state inviate tramite posta elettronica a soggetti richiedenti o titolari di marchi o brevetti.

In particolare, la richiesta ingannevole, proveniente da un indirizzo e-mail simile ma NON coincidente con quelli utilizzati dall’UIBM, si identifica in un sollecito di pagamento di una determinata somma di denaro, da effettuarsi perentoriamente entro una data indicata, al fine di istituire e garantire nel tempo la tutela giuridica del proprio titolo.

Per info e approfondimenti: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/riprendono-i-tentativi-di-truffa-ai-danni-di-richiedenti-e-titolari-di-marchi-e-brevetti

PATENT BOX

Che cos’è

È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

A cosa serve 

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Esclusioni

Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).

Aggiornamenti normativi – progetto in discussione

La maxi deduzione del 90% del nuovo patent box si potrà cumulare con il credito di imposta in ricerca e sviluppo. L’obiettivo perseguito dal Legislatore è quello di agevolare gli investimenti in ricerca sui beni già esistenti con il credito di imposta e di sostenere la ricerca sui nuovi beni immateriali con la super deduzione.

Verso un nuovo approccio alla Giustizia

La Riforma della Giustizia in discussione si indirizza chiaramente verso un nuovo modo di concepire la Giustizia, che inevitabilmente andrà a impattare anche sulla professione forense e sulla figura dell’avvocato.

Con chiaro intento deflattivo, vengo privilegiati i cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), prevedendo l’avvio del contenzioso in giudizio come extrema ratio.

Peraltro, bisognerà stare molto attenti prima di agire in giudizio, in quanto saranno introdotte/potenziate le sanzioni per chi propone cause con malafede o colpa grave (c.d. lite temeraria).

Stante l’incertezza del diritto – incertezza inevitabile trattandosi di una scienza “sociale” – occorrerà con ciascun cliente valutare seriamente l’opportunità di avviare un contenzioso.

Tutto questo comporta, già da adesso (essendo la politica del mio studio), un approccio professionale improntato alla prevenzione delle ipotesi di contenzioso, attraverso una assistenza stragiudiziale preventiva e un confronto costante col cliente nell’ottica di prevenire il concretizzarsi di situazioni critiche.

Il ricorso all’avvocato non deve essere visto come l’extrema ratio, il professionista cui ricorrere quando la situazione è ormai compromessa. Piuttosto, un buon avvocato dovrà proporsi come consulente di fiducia e seguire il cliente già da prima dell’insorgere del contenzioso, mediante la valutazione dei più opportuni strumenti di tutela dei propri diritti.

Per una società questo significa attenzione alla contrattualistica, ai rapporti coi lavoratori, revisione dei contratti bancari e delle relative condizioni, gestione del rischio fiscale, gestione dei marchi e brevetti.

Per un privato ciò significa solo a titolo esemplificativo (per toccare due dei settori in cui lo studio è maggiormente specializzato) attenzione alla consulenza patrimoniale, assistenza nelle operazioni di compravendita immobiliare,