Marchio noto a fini parodistici: non è contraffazione!

Lo ha affermato con chiarezza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35166 del 31 luglio 2019: non si configura la contraffazione del marchio quando i prodotti oggetto di sequestro probatorio presentano un’indiscussa originalità risultando, ad esempio, caratterizzati da immagini create attraverso l’uso di marchi noti, non a fini “distintivi”, e dunque “imitativi”, ma piuttosto a fini “parodistici”, ovvero “artistici e descrittivi”