Tribunale di Sondrio, 12 giugno 2020, n. 134
Tale facoltà presuppone la stipulazione di un contratto contenente l’indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall’art. 118 T.U.B. E’ onere dell’attore allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità.
Spetta alla parte attrice allegare e dimostrare la concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso euribor richiamato, nonché soprattutto l’adesione della banca convenuta all’asserita intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea, e in particolare dall’art. 101 TUE, recepita nel diritto nazionale dalla L. n. 287/1990 (c.d. cartello interbancario): mancando tale allegazione e prova, tali doglianze non possono che giudicarsi infondate.
L’attore ha l’onere di allegare quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli derivanti nel caso concreto dalla presenza ed operatività di una tale clausola: una simile doglianza non può essere posta in modo generico, “lasciando al giudicante l’onere (non spettante) di interpretare in che modo la clausola avrebbe inciso sulla posizione giuridica dei contraenti”. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Bologna sez. III, 08/02/2018, n. 20123; da ultimo Trib. Forlì, sent. 461/2020 in Iusletter 26.6.2020), l’inserimento di una simile clausola non è in grado di modificare la natura e la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, “attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario”.
La contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).
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