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Udienze on line e questioni di costituzionalità

Come noto, l’emergenza sanitaria ci ha imposto un cambio di abitudini. Questo vale anche per noi operatori di Giustizia, chiamati a fare i conti con le nuove tecnologie, cimentandosi dunque nella trattazione on line delle udienze con il software TEAMS.

Un Giudice del Tribunale di Mantova ha ritenuto di sollevare una questione di costituzionalità, a mio avviso interessante più da un punto di vista teorico che pratico. La questione di costituzionalità in oggetto è formulata nei seguenti termini: … dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 c. 7 lett. F del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. C del D.L. 28/2020 per il palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. limitatamente alle parole “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”; letto l’art. 23 della L. 87 del 11 marzo 1953 e 295 c.p.c.

La questione è la seguente: perchè gli avvocati possono fare udienza da casa e il Giudice deve invece recarsi presso il Tribunale?

Si segnala in particolare il seguente passaggio, rimandando poi alla lettura integrale del provvedimento

Non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato che il portatile ministeriale è stato fornito proprio per l’utilizzo da fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano da virus ed
indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica che non è somministrabile in real time considerato che l’intervento va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con l’invio di una mail, mentre non è prevista l’assistenza in udienza di tecnici specializzati così come ormai non è .

Procura alle liti ai tempi del Covid

Ma se non posso recarmi in studio dall’Avvocato, come faccio a conferirgli la Procura alle liti?
Il testo convertito in legge del decreto Cura Italia prevede la possibilità per il cliente di  apporre la propria firma su un documento cartaceo che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il cliente  potrà inviare al difensore il suddetto documento sottoscritto (un documento cartaceo scansionato) in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).

L’attività giudiziaria dopo il Corona Virus

Condivido le riflessioni di Alessandro Pepe su il Caso.it

In particolare, rimando a queste specifiche considerazioni:

2. Come si potrà lavorare dal 16 aprile in poi?
Se, come più volte ribadito, l’interesse prioritario è quello alla salute pubblica e privata, e se questo interesse si persegue col “distanziamento sociale”, è evidente che l’unica strada
organizzativa è quella del ricorso, inderogabile, al lavoro da remoto, sia per i magistrati che il personale di cancelleria. In ufficio ci dovranno essere solo pochissime persone, nei limiti dello stretto necessario. L’emergenza, in sostanza, ci mette di fronte ad una vera e propria scommessa, che è anche culturale e psicologica. Da più  di dieci anni i giudici civili di merito e gli avvocati utilizzano la consolle e il PCT, ci sono quindi anche le condizioni culturali per affrontare, anzi “sfidare” l’emergenza, salendo l’ulteriore scalino: invio e deposito telematico di tutti gli atti e, soprattutto, trattazione da remoto delle udienze.