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Verso un nuovo approccio alla Giustizia

La Riforma della Giustizia in discussione si indirizza chiaramente verso un nuovo modo di concepire la Giustizia, che inevitabilmente andrà a impattare anche sulla professione forense e sulla figura dell’avvocato.

Con chiaro intento deflattivo, vengo privilegiati i cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), prevedendo l’avvio del contenzioso in giudizio come extrema ratio.

Peraltro, bisognerà stare molto attenti prima di agire in giudizio, in quanto saranno introdotte/potenziate le sanzioni per chi propone cause con malafede o colpa grave (c.d. lite temeraria).

Stante l’incertezza del diritto – incertezza inevitabile trattandosi di una scienza “sociale” – occorrerà con ciascun cliente valutare seriamente l’opportunità di avviare un contenzioso.

Tutto questo comporta, già da adesso (essendo la politica del mio studio), un approccio professionale improntato alla prevenzione delle ipotesi di contenzioso, attraverso una assistenza stragiudiziale preventiva e un confronto costante col cliente nell’ottica di prevenire il concretizzarsi di situazioni critiche.

Il ricorso all’avvocato non deve essere visto come l’extrema ratio, il professionista cui ricorrere quando la situazione è ormai compromessa. Piuttosto, un buon avvocato dovrà proporsi come consulente di fiducia e seguire il cliente già da prima dell’insorgere del contenzioso, mediante la valutazione dei più opportuni strumenti di tutela dei propri diritti.

Per una società questo significa attenzione alla contrattualistica, ai rapporti coi lavoratori, revisione dei contratti bancari e delle relative condizioni, gestione del rischio fiscale, gestione dei marchi e brevetti.

Per un privato ciò significa solo a titolo esemplificativo (per toccare due dei settori in cui lo studio è maggiormente specializzato) attenzione alla consulenza patrimoniale, assistenza nelle operazioni di compravendita immobiliare,

Ma quanto dura un processo civile?

Fintantochè non entrerà in vigore il nuovo processo civile, quanto dura in media un processo?

Al di là delle specifiche di ogni singolo caso e dei tempi di ogni singolo Tribunale, si consideri il seguente iter processuale:

  • Notifica della citazione a giudizio;
  • Dopo almeno 90 giorni dalla citazione a giudizio si svolge la prima udienza;
  • Salvo rinvii impregiudicati i diritti di prima udienza, vengono concessi alle parti i termini di cui all’articolo 183 co. 6 e dunque un primo termine di 30 giorni per la memoria n. 1 (modifica/precisazione domande), un successivo termine di ulteriori 30 giorni per la memoria n.  2 (mezzi istruttori) e un ulteriore termine di 20 giorni per repliche;
  • decorsi dunque almeno 80 giorni dalla prima udienza, si svolge la seconda udienza, di ammissione mezzi istruttori;
  • a seconda dei casi possono rendersi necessarie una o più udienze successive per sentire i testimoni, espletare una consulenza tecnica…
  • viene poi fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti si riportano ai rispettivi atti e/o foglio di precisazione delle conclusione e chiedono ulteriori termini di 60 giorni per le conclusionali e successivi 20 giorni per le repliche;
  • decorsi 80 giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice trattiene la causa in decisione.

Verso un nuovo processo civile

Annunciato dal Ministro di Giustizia il nuovo processo civile.

Un processo che sarà caratterizzato da maggior concentrazione e soprattutto dalla c.d. semplificazione dei riti. Verrà definito un solo rito, valevole per qualsiasi materia, a cui si accede mediante ricorso al Tribunale.

Col nuovo processo, sparisce l’atto di citazione. Nel processo ordinario, oggi la regola è introdurre il giudizio citando a udienza fissa il convenuto e poi provvedendo all’iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni dalla notifica. Col nuovo processo, invece, si farà direttamente ricorso al Tribunale e solo successivamente verrà data notizia alla controparte dell’iscrizione a ruolo del processo.

Altra significativa novità della riforma è caratterizzata dall’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che molto spesso rappresenta un inutile aggravio della procedura: a detta udienza, infatti, le parti non fanno altro che riportarsi ai rispettivi atti (o al foglio di p.c.) e chiedere i termini al Giudice per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

 

 

 

Abolire l’udienza di p.c.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato Roberto Cataldi Disposizioni per la semplificazione e la velocizzazione del processo civile nonché per la riaffermazione del principio di prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale.