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Infortuni sul lavoro: c’è ancora molto da fare

Gli Open Data Inail relativi ai primi sette mesi del 2022 confermano che purtroppo c’è ancora molto lavoro da fare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e pieno recepimento da parte delle aziende dei principi e delle norme del Testo Unico D. Lgs. 81/2008. Bisogna lavorare ancora molto sulla sensibilizzazione delle aziende ma anche sulla informazione e formazione dei lavoratori.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e luglio sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16,0%).

Nei primi sette mesi del 2022 si registra, rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio in complesso (dovuto in parte al più elevato numero di denunce di infortunio da Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni “tradizionali”), un calo di quelle mortali (per il notevole minor peso delle morti da contagio) e una crescita delle malattie professionali.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel Suo ultimo discorso del 01 maggio 2022 (Festa dei Lavoratori) il costo della ripresa economica non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro. Così come, nei momenti di difficoltà, occorre che le aziende rifuggano dalla tentazione di ridurre le spese per la sicurezza: anche una sola morte rappresenta un costo umano e sociale inaccettabile.

Il lavoro è strumento di progresso e di affermazione delle persone, non un gioco d’azzardo potenzialmente letale.

Lavori edili e accessi ispettivi

Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero. I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

La Corte di Appello di Lecco, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, ha stabilito che “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.

Sicurezza sul lavoro: l’importanza della Formazione

Il d. lgs 81/2008 pone in capo al datore di lavoro specifici obblighi di informazione e formazione. Ove il datore di lavoro non adempia le conseguenze possono essere molto gravi. Infatti, il datore di lavoro è chiamato in sede penale a rispondere a titolo di colpa specifica, in caso di infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Si badi bene: l’adempimento di tali obblighi non è escluso in considerazione del bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente sui realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Datore di lavoro e obbligo di sicurezza verso il dipendente

L’articolo 2087 del codice civile pone a carico del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza: il lavoratore deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.

Ai fini dell’accertamento di responsabilità, il datore di lavoro non può invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: egli resta infatti responsabile, a norma dell’art. 1228 del codice civile, la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro.

Consulenza per Aziende

Accanto ai settori del diritto fallimentare e bancario ho sviluppato negli anni settori specifici di consulenza rivolta alle azienda, occupandomi di privacy, 231 e sicurezza sul lavoro avendo riguardo alla risposta a specifici quesiti aziendali, predisposizione e/o revisione documenti interni, corsi di formazione e aggiornamento.