Datore di lavoro e obbligo di sicurezza verso il dipendente

L’articolo 2087 del codice civile pone a carico del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza: il lavoratore deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.

Ai fini dell’accertamento di responsabilità, il datore di lavoro non può invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: egli resta infatti responsabile, a norma dell’art. 1228 del codice civile, la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro.