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Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento

E’ al vaglio del Legislatore (emendamento al decreto sostegni) una proposta per la creazione di un fondo ad hoc per la riduzione della crisi da sovraindebitamento.

Se dovesse essere approvato il relativo emendamento al decreto sostegni, l’accesso al Fondo sarebbe consentito al debitore in stato di sovraindebitamento che intende avviare una procedura di composizione della crisi.

Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all’apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo Sovraindebitamento – L’incapiente

Si pubblica di seguito il terzo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda il sovraindebitamento dell’incapiente.

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;l

b) ’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il nuovo Sovraindebitamento – Le Procedure Familiari

Si pubblica di seguito il primo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il primo tema trattato riguarda appunto le procedure familiari.

Il nuovo art. 7-bis prevede che i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.

La previsione è molto importante perché permette di affrontare in un unico contesto l’indebitamento complessivo della famiglia, dato che spesso i debiti contratti da un familiare finiscono per sovrapporsi o intersecarsi con quelli degli altri (si pensi al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall’altro). Questa nuova possibilità, peraltro già ammessa dalla giurisprudenza, è di grande attualità dato che il COVID-19 ha agito da moltiplicatore rispetto all’indebitamento e all’impoverimento dei nuclei familiari.

Decreto Ristori e Sovraindebitamento: novità

Le novità introdotte nella disciplina del sovraindebitamento dal Decreto Ristori (Dl 137/2020):

  1. estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi debitori;
  2. inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società di persone;
  3. sovraindebitamento familiare: un’unica procedura per i componenti della stessa famiglia;
  4. possibilità di prevedere nel piano del consumatore la falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione
  5. consentiti piani/accordi che prevedono il rimborso alla scadenza convenuta delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
  6. in sede di omologa vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano condotto una adeguata valutazione sul merito creditizio del debitore;
  7. debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Bando per favorire accesso delle MPMI lombarde alle procedura di OCC

Segnalo l’iniziativa della Unioncamere Lombardia in materia di accesso al sovraindebitamento.

Durata del Piano del Consumatore: anche oltre i 5 anni

Un’importante recente pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che la durata del piano del consumatore può essere superiore ai 5 anni che usualmente vengono richiesti nella prassi dei Tribunali.

Se da un lato è vero che l’interesse del creditore è a tempi certi, dall’altro occorre andare a verificare nel concreto la percentuale di soddisfazione del creditore.

Un piano articolato in 7 anni che preveda il pagamento integrale del debito deve ritenersi dunque preferibile rispetto a un piano liquidatorio contenuto in soli 5 anni che al contrario non soddisfi integralmente le ragioni del creditore.

Il principio di ragionevole durata dei procedimenti deve essere dunque conciliato con la ratio della Legge 3/2012, volta da un lato a garantire i creditori e dall’altro a offrire una seconda chance al soggetto indebitato.

 

Competenze specialistiche, formazione professionale

7 febbraio28 marzo

Condominio e sovraindebitamento

Può il Condominio proporre un piano del Consumatore? Il Tribunale di Bergamo ha dato risposta negativa. Qui la sentenza.

Codice dell’insolvenza

Il Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.