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Brochure servizi professionali in ambito bancario

Una recente Cassazione in tema di Usura

Segnalo una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 17466 del 20 agosto 2020 che torna sul tema dell’usura e delle regole di Banca d’Italia affermando nuovamente una serie di principi a tutela del mutuatario.

SPESE DI ASSICURAZIONE

Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4 c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla connessione del credito. La connessione del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

SUL CARATTERE VINCOLANTE DELLE REGOLE DI BANCA D’ITALIA

La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 comma 2) trova sede non solo lella legge 108/1996 ma altresì nell’art. 644 comma 4 codice penale. Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 codice penale.

Finanziamento, polizza assicurativa e libertà del contraente

E’ stato pubblicato sull’ultimo numero de Le Controversie Bancarie, rivista a cura del Centro Anomalie Bancarie, un contributo a firma mia e del Dott. Stefano Congiusti sulle polizze assicurative nei contratti di finanziamento, nel quale esaminiamo il caso frequente nella prassi di assicurazioni la cui sottoscrizione viene imposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

La sottoscrizione di una polizza assicurativa contestualmente al contratto di finanziamento va a impattare sui costi del finanziamento stesso: una parte dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati contestualmente a quelli di mutuo rimane di pertinenza dell’intermediario bancario, acquisendo in tal modo natura di commissioni o, comunque, di spese, sussumibili nella previsione del quarto comma dell’art. 644 cod. pen. in materia di usura.

Contestazioni in materia bancaria e onere della prova

Tribunale di Sondrio, 12 giugno 2020, n. 134

  • IUS VARIANDI

Tale facoltà presuppone la stipulazione di un contratto contenente l’indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall’art. 118 T.U.B. E’ onere dell’attore allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità.

  • INDICE EURIBOR

Spetta alla parte attrice allegare e dimostrare la concreta incidenza sul singolo contratto dell’applicazione del tasso euribor richiamato, nonché soprattutto l’adesione della banca convenuta all’asserita intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea, e in particolare dall’art. 101 TUE, recepita nel diritto nazionale dalla L. n. 287/1990 (c.d. cartello interbancario): mancando tale allegazione e prova, tali doglianze non possono che giudicarsi infondate.

  • CLAUSOLA FLOOR

L’attore ha l’onere di allegare quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli derivanti nel caso concreto dalla presenza ed operatività di una tale clausola: una simile doglianza non può essere posta in modo generico, “lasciando al giudicante l’onere (non spettante) di interpretare in che modo la clausola avrebbe inciso sulla posizione giuridica dei contraenti”. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale Bologna sez. III, 08/02/2018, n. 20123; da ultimo Trib. Forlì, sent. 461/2020 in Iusletter 26.6.2020), l’inserimento di una simile clausola non è in grado di modificare la natura e la funzione di finanziamento sottesa ai relativi contratti, “attesa la sua evidente e manifesta funzione precipua di evitare una diseconomia per il soggetto finanziatore, il quale ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l’operazione antieconomica per l’operatore professionale bancario”.

  • USURA BANCARIA

La contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all’indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).

Contributi on line

Segnalo la pubblicazione dei seguenti contributi sul sito di informazione La Legge per Tutti:

Usura Bancaria: in astratto o in concreto?

E’ argomento difensivo spesso utilizzato dalle Banche quello per cui la verifica dell’usurarietà di un contratto debba condursi non soltanto sul programma negoziale, come è stato previsto, ma anche come è stato attuato nello svolgimento successivo, con la conseguenza che sono del tutto giuridicamente irrilevanti gli scenari non verificatisi nè mai più verificabili (ad esempio applicazione degli interessi di mora).

A tale tesi si può agevolmente controbattere, richiamando il dato testuale dell’art. 644 cp: è necessaria la verifica del supero del tasso “soglia” nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti.

Se dunque per la legge penale basta a configurare il reato di usura la promessa, va da sè che, contrariamente a quanto sostiene la banca, debbano essere considerata anche tutte le ipotesi eventuali che non si sono concretamente verificata ma si sarebbero in astratto potute realizzare.

E del resto va ricordato che l’usura è reato di pericolo che punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari: ne consegue che ai fini della sussistenza dell’illecito usurario (penale o quanto meno civile) è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi (danno), ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (TAEG) usurario convenuto; dunque  l’effettiva datio non ha alcuna rilevanza giuridica e costituisce un quid pluris, che può esservi o meno, rispetto ad un illecito già perpetrato, poiché “quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta.

In buona sostanza, il “pericolo” proprio dell’usura e“la potenzialità” di incassare costi usurari, costituiscono un binomio inscindibile nell’ottica della normativa antiusura.

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Taeg e Indice Sintetico di Costo: obbligatori nei contratti?

Per quanto ne dicano le Banche, che contestano l’esistenza di obblighi di trasparenza a loro carico prima della delibera CICR 2003 e della relativa circolare esplicativa, l’indicazione del TAEG nei contratti deve ritenersi obbligatoria sempre e dunque anche prima del 2003. 

L’obbligo di indicazione del TAEG decorre infatti non dalla delibera CICR 04.03.2003 ma dalla data di entrata in vigore della legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l’obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato.

L’articolo 2 in particolare prevede che gli intermediari sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonchè a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici.

Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d’Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:

  1. la denominazione dell’intermediario;

  2. il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

  3. la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;

  4. le valute applicate, per l’imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge n. 154;

  5. il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia;

  6. l’importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

  7. il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonche’ i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

  8. ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell’elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d’Italia.

A tal proposito, vale ricordare anche il contenuto dell’art. 117 T.U.B. Che al comma 4 prevede espressamente che I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.‘Italia.

In buona sostanza, la delibera del 2003 non fa altro che esplicitare quanto già previsto dalla disciplina del 1992.

Accertamento dell’anatocismo con 702 bis c.p.c.

La Corte di Appello di Milano con provvedimento datato 20 Luglio 2017, estensore la dott.sssa Angela Scalise, ha ritenuto ammissibile in materia di accertamento dell’anatocismo il ricorso al procedimento sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.: a prescindere, infatti dalla semplificazione dell’attività istruttoria che tale procedimento comporta, lo stesso garantisce comunque una cognizione piena delle domande ed eccezioni.

Tassi usura: come individuare le soglie

Si segnala il commento a cura di Stefano Congiusti, Dottore Commercialista in Monza:

http://www.ilprofessionistalibero.eu/tassi-usura-come-valutarli