Il Tribunale di Milano con una serie di ordinanze ha ormai chiarito che l’istituto della mediazione civile, previsto dall’art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alla controversia instaurata dalla ex moglie per l’accertamento del diritto, ex art. 12-bis L. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% – del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito. L’istituto della mediazione civile è secondo il Tribunale applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile, ad esempio ne caso l’oggetto della domanda sia un credito e, in particolare, una somma di denaro, ovvero un diritto disponibile. L’opportunità della mediazione emerge secondo il Tribunale proprio “quando le parti in causa sono state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio”, essendo probabile che “la lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita”. In questi casi la mediazione è disposta “ex officio”: la legge 9 agosto 2013, n. 98, in riforma del d.lgs. 28/2010, ha infatti previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.