La Corte di Cassazione Sez. Un. Civili 17 settembre 2015, n. 18214 – Pres. Rovelli – Est. Travaglino, pronunciando in materia di locazioni ad uso abitativo ha affermato che ove il contratto sia stato stipulato senza la forma scritta richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della l. 431/1998 è affetto da nullità assoluta e ciò in considerazione della la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.