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BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE AF: LA PRESCRIZIONE
La data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, questo il principio sancito dall’ABF. Ancora una volta viene sconfessato in giudizio l’impianto argomentativo di Poste Italiane che sul punto sta ponendo in essere comportamenti altamente scorretti nei confronti dei consumatori, già al vaglio dell’Antitrust per verificarne la compatibilità con la normativa consumeristica di riferimento.
L’Arbitro Bancario Finanziari ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.
L’ABF ha dunque rafforzato la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione
Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato.
Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.
Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode.
Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).
Nasce “HABITAT Legali e Servizi”
Dal mese di settembre 2022 nasce “HABITAT Legali e Servizi”, un nuovo servizio di assistenza e consulenza legale a cura degli Avvocati Edoardo Colzani del Foro di Lecco e Valentina Miceli del Foro di Milano.
Habitat offre servizi legali in ambito sia civile che penale.
Gli appuntamenti si svolgono presso la sede di Seregno (Mb), via Ballerini n. 56.
Per informazioni: info@habitat-ls.com
Eredità e svincolo del conto corrente: cosa occorre
Possono chiedere lo svincolo del conto del de cuius gli eredi, i legatari e i loro aventi causa. Ognuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire separatamente per la parte di credito corrispondente alla sua quota ereditaria.
Di seguito l’elenco dei principali documenti che gli Istituti di Credito chiedono per lo svincolo del conto corrente sono:
- il certificato di morte del titolare del conto;
- il testamento pubblicato;
- l’atto di notorietà;
- la dichiarazione di successione con l’individuazione di tutti i successibili e la precisazione della posizione successoria di ognuno.
Datore di lavoro e obbligo di sicurezza verso il dipendente
L’articolo 2087 del codice civile pone a carico del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza: il lavoratore deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.
Ai fini dell’accertamento di responsabilità, il datore di lavoro non può invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: egli resta infatti responsabile, a norma dell’art. 1228 del codice civile, la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro.
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Trattasi di una procedura scritta semplificata e accelerata per la gestione delle controversie transfrontaliere* di modesta entità, che ha il pregio di ridurre le spese e garantire che le sentenze emesse in un paese dell’Unione europea (Unione) vengano automaticamente eseguite in un altro.
Tale procedimento trova disciplina nel Regolamento UE 861-2017.
Una interessante applicazione di tale procedimento riguarda un caso sul diritto d’autore. Il Tribunale di Roma con sentenza 05 Ottobre 2021, Giudice Postiglione, con la quale un soggetto è stato condannato su richiesta di una società straniera per la riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia, condotta che secondo il Tribunale costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera..
Fideiussioni secondo il modello ABI: sono parzialmente nulle
La Corte di Cassazione Civile, sezioni unite, intervenendo sulla dibattuta questione della validità delle fideiussioni secondo il modello ABI, si è pronunciata stabilendo la nullità parziale delle stesse, con salvezza dunque della loro validità fatta eccezione per le clausole nulle da espungersi. Ciò in ossequio al principio civilistico di conservazione dei contratti e in linea con le finalità perseguite anche dalla normativa antitrust.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civi., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Fideiussore ed erede: diritto alla documentazione bancaria
Il fideiussore e poi erede dell’originario titolare del rapporto bancario ha diritto a ricevere copia della relativa documentazione alla banca e tale richiesta può avvenire entro dieci anni dalla chiusura del relativo rapporto bancario. Pertanto, è obbligo della banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b., di consegnare alla clientela copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza entro il termine suddetto.