Contenzioso bancario: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso. Inoltre, l’ordine di esibizione deve essere utile in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi, tanto più se si tratti di documentazione di natura contabile per la quale si impone l’indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia.
E’ quanto ha ribadito il Tribunale di Avellino in merito all’onere della parte di richiedere, ex art. 119 del D. Lgs. n. 385 del 1993, alla banca la documentazione necessaria a provare la propria domanda e di ottenere, a sue spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione sull’estratto conto dell’ultimo decennio, indipendentemente dall’inadempimento del dovere di informazione da parte della banca anche dopo lo scioglimento del rapporto. Nel caso sottoposto al Tribunale parte attrice aveva allegato alla propria produzione documentale una raccomandata di richiesta di contratti di conto corrente, senza però specificare se e quale riscontro la banca abbia dato a tale formale richiesta di documenti.