La legge 76/2016 ha introdotto i contratti di convivenza al fine di consentire anche ai conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.
Per “conviventi di fatto” si intendono coloro i quali abbiano provveduto a registrare il loro stato di stabile convivenza, sia essa etero oppure omosessuale, nei registri dell’Anagrafe Comunale.
I contratti di convivenza possono regolare, ai sensi dell’art. 1 comma 53 della richiamata legge i) il luogo in cui i conviventi intendono risiedere, ii) le modalità relative alla reciproca contribuzione dei conviventi per fronteggiare le necessità della vita in comune, iii) il regime patrimoniale adottato.
Non possono invece essere regolate le questioni non attinenti ai rapporti patrimoniali quali ad esempio tematiche inerenti la vita sessuale e l’organizzazione familiare.