Legge di Stabilità/Plusvalenze /Rivalutazione Immobili

Anche per l’anno 2017 sono stati infatti riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli) che erano stati contemplati nel D.L. n. 282 del 2002 con aliquota unica per le imposte sostitutive pari all’8%. In particolare, possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all’art. 67 del Tuir. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:

  • le persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
  • le società semplici
  • le società e gli enti ed equiparate alle società semplici ex art.5 DPR 917/86; quali, ad esempio, le associazioni professionali;
  • gli enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
  • soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

La legge consente in sostanza di attribuire un valore attuale al costo fiscalmente riconosciuto del terreno al fine di annullare o ridurre al minimo l’eventuale plusvalenza realizzata in caso di vendita. Come noto, quando si vende un terreno, chi vende deve dichiarare al fisco la plusvalenza che realizza (trattasi del guadagno realizzato pari alla differenza tra il prezzo al quale aveva acquistato il terreno e quello a cui lo ha venduto). Agli effetti della determinazione della plusvalenza, il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che lo stesso sia assoggettato ad una imposta sostituiva delle imposte sui redditi.