Responsabilità del medico e della struttura sanitaria

Il tema della responsabilità del medico, di rilevante attualità, ha subito un significativo intervento normativo nel 2017 con la nota legge Gelli-Bianco n. 24-2017 che ha innovato la materia della responsabilità medica superando in particolare la teoria della responsabilità da contatto sociale. Tale teoria era nata in ambito giurisprudenziale per cercare di dare tutela a tutti quei rapporti che si fondano su un reciproco affidamento tra le parti e nei quali è sempre possibile individuare un soggetto ritenuto “debole” dall’ordinamento e dunque meritevole di maggiori protezioni rispetto a un altro che anzi viene investito di particolari obblighi di protezione.

Il caso del medico nella struttura sanitaria era esempio paradigmatico di tale forma di responsabilità.  Con riguardo al rapporto medico paziente, il rapporto nella realtà di tutti i giorni non viene sempre a configurarsi come un rapporto di natura contrattuale (e dunque non è sempre invocabile la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.). Talora, come appunto nel caso di medico operante presso la struttura sanitaria, può capitare che questi si trovi a dover curare soggetti con i quali non ha instaurato un rapporto diretto, con i quali non ha alcun contratto – intercorrendo caso mai il contratto con la struttura medica. Per la peculiarità dell’attività medica, per la peculiarità del ruolo del curante e a tutela della posizione del paziente la giurisprudenza ha ritenuto in questi casi inadeguato applicare la disciplina dell’art. 2043 (responsabilità extracontrattuale) che tra l’altro pone significativi problemi in termini probatori per il danneggiante.

In forza della nuova legge invece viene a distinguersi in maniera netta tra una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. in capo alla struttura sanitaria e una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo al medico: il legislatore ha dunque completamente ribaltato la prospettiva della giurisprudenza che, nell’ottica di tutelare il contraente debole, aveva sempre cercato di escludere una configurazione della responsabilità del medico in termini di responsabilità extracontrattuale e questo con il conseguente aggravio in termine di oneri probatori a carico del paziente danneggiato.