Cassazione e assegno divorzile

La Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, con sentenza datata 11 luglio 2018, n.18287  ha preso posizione sul contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla natura e funzione dell’assegno divorzile e ai criteri per la sua determinazione.

Secondo Le Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio – la cui funzione è di natura assistenziale e in pari una misura compensativa e perequativa – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. 

L’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, trova ora nella sentenza delle Sezioni Unite una dimensione che ne esalta la funzione compensativa volta a individuare nel diritto all’assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.