CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: BASTA LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE?

contributo a cura della Dott.ssa Arianna Proserpio (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici l’art. 58 T.U.B. ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione. In tal modo la pubblicazione dell’atto di cessione sostituisce la notificazione dell’atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall’art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020). Il creditore cessionario è inoltre dispensato dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 5617/2020). Conseguentemente la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, deve semplicemente provare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. 

PER APPROFONDIRE

La Corte di Cassazione, con la recente l’ordinanza n. 10200/2021, ha ribadito che: 1) la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); 2) nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex articolo 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’articolo 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’articolo 1264 c.c.; 3) le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’articolo 1264 c.c., puo’ essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non e’ subordinata a particolari requisiti di forma; e puo’ quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; 4) in altri termini, la notifica al ceduto puo’ avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non puo’ neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.