La Corte di Cassazione Sez. Un. Civili 17 settembre 2015, n. 18214 – Pres. Rovelli – Est. Travaglino, pronunciando in materia di locazioni ad uso abitativo ha affermato che ove il contratto sia stato stipulato senza la forma scritta richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della l. 431/1998 è affetto da nullità assoluta e ciò in considerazione della la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.
Categoria: DIRITTO CIVILE
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Esdebitazioni secondo la legge 3/2012
Lo Studio Legale offre ai propri clienti assistenza, col supporto di uno Studio di Commercialisti, per le procedure di esdebitazione secondo la legge 3/2012. L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura. La procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo gli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.
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Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Una recente decisione della S.C. (Cass. Civ., sez. III, sent. 22.05.2015, n. 10546) ha fornito un importante chiarimento in ordine ai presupposti di legge per il ricorso alla tutela di cui all’art. 2932 c.c.
La norma in oggetto prevede che la parte adempiente, o che abbia comunque il diritto di pretendere la prestazione promessa,può procurarsi una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
La Cassazione ha affermato che «l’inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, qualora il debitore – in violazione dell’obbligo di buona fede – tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza», e che, pertanto, «l’azione ex art. 2932 cod. civ. può essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell’altra parte».
L’inadempimento contrattuale, può essere attuale oppure, per cosi dire, anticipato cioè attuato prima della scadenza temporale prevista per l’adempimento: l’inadempimento anticipato dipende dalla violazione dell’obbligo di buona fede e di lealtà nell’esecuzione del contratto ed è attuato da comportamenti del debitore che rendono antieconomica o impossibile la prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha altresì precisato che l’obbligo di eseguire offerta formale di adempimento, previsto dal terzo comma dell’art. 2932 c.c. quale condizione per l’accoglimento della domanda, non opera quando la prestazione non sia ancora esigibile. In tal caso, conseguentemente, il contraente che intenda avvalersi dell’azione de quo può limitarsi a formulare un’offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in modo tale da escludere ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un’effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.
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Importante precisazione in materia di Divorzio Breve
Il Tribunale di Milano con un recente decreto emanato dalla prima sezione civile (presidente ed estensore Manfredini) ha recentemente sollevato una importante questione in merito ai termini per il divorzio. Come noto, con la riforma dello scioglimento del matrimonio, è stato ridotto il termine di 3 anni dalla separazione in origine necessario per ottenere il divorzio. In caso di separazione consensuale il termine veniva ridotto a 6 mesi, in caso di separazione giudiziale ad 1 anno. Orbene, cosa accade nel caso di una separazione avviata nella forma della separazione giudiziale e poi definita con un accordo tra i coniugi recepito a verbale dal giudice? Secondo il Tribunale di Milano non c’è l mutamento del rito necessario e, dunque, per la richiesta di divorzio occorre attendere un anno.
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il Decreto Ingiuntivo va revocato se il creditore opposto non promuove la mediazione
Così ha deciso il Tribunale di Ferrara, in persona della dott.ssa Ghedini, con sentenza resail 07 gennaio 2015 in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. La causa aveva ad oggetto rapporti derivanti da contratto bancario e pertanto doveva ritenersi soggetta all’obbligo di mediazione. Poichè nessuna delle parti ha attivato la procedura di mediazione, l’opposizione è stata dichiarata improcedibile. La sentenza in questione presenta indubbio interesse per quel che attiene le sorti del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: Nonostante l’attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l’onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc, ovvero dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 183 cpc. Ne consegue per il Tribunale di Ferrara che l’onere dell’esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. E del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore col ricorso monitorio: è pertanto il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum con la conseguenza che il creditore opposto, che formalmente rivesta la qualifica di convenuto nel giudizio di opposizione, è di fatto attore in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata con ricorso monitorio: conseguentemente il decreto ingiuntivo decade e deve essere revocato.
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Fallimento e decreto ingiuntivo – Cassazione civile, sez. I 13 febbraio 2013, n. 3401 – Pres. Salmè – Est. Di Amato.
In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto dall’imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi della procedura di declaratoria di improseguibilità dell’azione di pagamento nei confronti di quest’ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé l’esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente dall’accertata esistenza di un indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che la domanda di restituzione formulata dal commissario liquidatore al momento del suo intervento nel processo fosse da considerarsi nuova).
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Procedure concorsuali, cosa cambierà….
In data 23 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare,civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Il principio che ispira le misure è il seguente affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.
Tra le principali novità si segnalano:
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio. Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti : il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.Requisiti per la nomina a curatore: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento. Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità. Deducibilità delle perdite: l regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Con riguardo alle vendite giudiziarie, un apposito portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle stesse, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.
La pubblicità sul portale è obbligatoria: ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati è previsto un contributo a carico del creditore procedente di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.
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Da oggi in vigore il Divorzio Breve
Entra oggi in vigore la legge 6 maggio 2015 n. 55 sul Divorzio Breve, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 107 dell’ 11 maggio 2015.
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Usura bancaria. Come difendersi dalle banche
Tra le materie trattate dallo Studio se ne segnala una di particolare interesse per il cittadino, ossia il contenzioso bancario. Lo studio, avvalendosi della consulenza di uno studio di commercialisti, offre ai propri clienti tutela nei confronti delle Banche per tutte le eventuali anomalie nei rapporti bancari. Tanto per citare degli esempi, si considerino gli interessi ultralegali, i giorni di valuta fittizia, le commissioni di massimo scoperto, le spese, all’anatocismo, all’usura. E’ molto importante analizzare con attenzione le singole voci addebitate dalla banca per rilevare l’esistenza di eventuali applicazioni illegittime di spese e costi non dovuti oltre, soprattutto, per verificare l’effettiva applicazione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia. Tale verifica ha rilevanti conseguenze dal punto di vuusta giuridico, atteso quanto disposto dall’articolo 1815 c.c. che al comma 2 prevede espressamente che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.” Lo Studio, col supporto di un commercialista di fiducia, offre la possibilità di procurarsi una pre-analisi (e successiva perizia) sulla base della quale avviare nei modi più opportuno un’azione giudiziaria nei confronti dell’Istituto Bancario. Per procedere con la pre-analisi, il cliente dovrà sempre procurarsi la seguente documentazione: contratto, estratti conto, ricevute dei versamenti effettuati, comunicazioni della banca.
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Verso il divorzio breve….
Camera dei Deputati, disegno di legge 22 aprile 2015
XVII LEGISLATURA
C.831-892-1053-1288-1938-2200-B
CAMERA DEI DEPUTATI
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 22 Aprile 2015. In attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2.
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.