Tra le specializzazioni di studio, si segnala che dal mese di novembre ho acquisito la qualifica di ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA.
Categoria: DIRITTO TRIBUTARIO
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Canoni di locazione pignorati: vanno dichiarati
Il proprietario di un immobile pignorato ha l’obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche se le somme sono incassate dal Custode Giudiziario. Del resto, il proprietario, anche in presenza di un pignoramento, si giova del reddito del bene in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.
Il pignoramento, dunque, è da ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo: i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
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REATI FALLIMENTARI
E’ stata recentemente istituita dal Ministro Marta Cartabia la Commissione ministeriale per l’elaborazione di proposte di revisione dei reati fallimentari. L’intervento, si è reso necessario per adeguare le fattispecie penali alla mutata disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza e renderle funzionali, oltre che alla garanzia delle ragioni dei creditori, anche alla prevenzione della crisi d’impresa e al recupero della continuità aziendale.
La Commissione ministeriale è composta da Renato Brichetti, presidente di sezione della Corte suprema di Cassazione ed è composta da: Raffaele Piccirillo, capo di Gabinetto, Franca Mangano, capo dell’Ufficio legislativo, Enrico Basile (assistente di Diritto penale), Alessandro Buccino Grimaldi (magistrato), Massimo Donini (professore di Diritto penale), Fausto Giunta (professore di Diritto penale), Francesco Mucciarelli (professore associato di Diritto penale), Luigi Orsi (magistrato), Vincenzo Picciotti (magistrato), Luca Pistorelli (magistrato), Marco Riva (commercialista), Sergio Seminara (professore di Diritto commerciale), Paolo Veneziani (professore di Diritto penale) e Maria Vessichelli (magistrato).
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2022.
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Operazioni in criptovaluta
La seconda sezione della Cassazione Penale con la sentenza n.26807/2020 ha chiarito che le valute virtuali sono prodotti di investimento e che in quanto tali le stesse sono assoggettabili alla normativa in materia di strumenti finanziari.
Ne consegue che “laddove la vendita di bitcoin sia reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, trattasi di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF”.
L’omissione di detti adempimenti integra la sussistenza del reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166 comma 1 lettera c) TUF.
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Le principali attività dello studio
In vista della ripresa di settembre, si offre alla clientela un riepilogo delle principali attività implementate durante questi anni di professione e che costituiscono oggi l’ambito operativo principale dello studio:
- riabilitazione titoli protestati;
- gestione segnalazioni in centrale rischi;
- trattative con istituti di credito per negoziazione/rinegoziazione contratti di finanziamento;
- prodotti postali, in particolare buoni fruttiferi e polizze vita;
- gestione NPL;
- contenzioso fiscale;
- marchi e brevetti.
Per appuntamenti in studio o richieste di consulenza on line, si invita la clientela a scrivere al seguente indirizzo: info@avvocatocolzani.it
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Reato di omessa dichiarazione e rapporto col commercialista
Commette il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA il contribuente che, dopo essersi affidato a un commercialista, omette di verificare l’invio da parte di quest’ultimo della dichiarazione ovvero ad accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti, a maggior ragione se trattasi di comportamento ripetuto in più periodi di imposta. Del resto, l’invio della dichiarazione è considerato dalla norma tributaria come un dovere personale e non derogabile.
Ai fini dell’elemento soggettivo, nella fattispecie del dolo specifico di evasione, oltre alla violazione dell’obbligo dichiarativo, alla “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, occorre anche verificare la sussistenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
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Consob e criptovalute
Nell’incontro annuale con il mercato finanziario, il prof. Paolo Savona ha approfondito il tema delle criptovalute, parlando di una “emergenza delle innovazioni finanziarie”. Secondo il Presidente della Consob l’avvento delle criprovalute avrebbe generato incertezza tecnica e giuridica, così da non consentire più di distinguere in che cosa oggi consistano legalmente la moneta e i prodotti finanziari.
Partendo dal presupposto che il mercato usa un metro diverso da quello della normativa esistente, Savona ha auspicato un intervento normativo volto a regolamentare il fenomeno delle criptovalute in quanto tali nuovi strumewnti creano nuovi problemi al funzionamento dei mercati per le relazioni che instaurano con gli strumenti tradizionali e digitalizzati, rendendo difficile la loro regolamentazione e sorveglianza, con conseguenze distorsive sull’attività di produzione e scambio.
Il Presidente Consob ha in particolare affermato:
L’attuale sistema degli strumenti criptati si regge sulla convinzione e convenzione dominanti tra privati, che ignorano il
ruolo centrale che svolge nel buon funzionamento del mercato la natura legale della moneta come unico mezzo di scambio e di liberazione dei debiti. La volontà espressa in più sedi dalle autorità di governo di voler cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche non va intesa come un’accondiscendenza verso la perdita di trasparenza del mercato, ma la volontà di un suo recupero facendo uso delle stesse innovazioni finanziarie; perciò l’attitudine favorevole alle nuove tecniche va accompagnata con norme chiare sulla nascita e sugli scambi degli strumenti criptati e sui loro intrecci tra attività/passività monetarie e finanziarie tradizionali, siano esse già digitalizzate o meno, come guida indispensabile per gli operatori che gestiscono la liquidità e i risparmi. -
Criptovalute e conferimenti societari
E’ discussa la possibilità di conferimento di criptovalute in occasione della costituzione delle società e dell’aumento del capitale sociale.
Le problematiche nascono innanzitutto per la natura stessa delle criptovalute, per alcuni versi assimilabile a quella della moneta tradizionale, per altri versi a quella di beni in natura – la normativa nazionale, salvo un riferimento in ambito di antiriciclaggio, non è per nulla chiara. Anche in ambito europeo la situazione presenta ancora profili di incertezza tanto che l’Autorità Bancaria Europea ha auspicato un intervento delle istituzioni europee per la regolamentazione delle monete virtuali.
Allo stato attuale sembra pacifico che le monete virtuali non possano essere poste sullo stesso piano del denaro. Conseguentemente, le partecipazioni sociali non possono essere liberate con criptovaluta.
E’ tuttavia possibile il conferimento in società delle monete virtuali come bene in natura.
Le criptovalute possono costituire un elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale societario. Esse devono essere considerate come beni immateriali e sottoposte a una valutazione economica. Ai sensi dell’art. 2464 comma 2 c.c. infatti possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Occorre dunque, ai fini del conferimento, l’attestazione del valore con una perizia di stima – attestazione non semplice da realizzare, tuttavia, in quanto non esiste un mercato certificato delle valute virtuali. Le criptovalute portano un rischio aggiuntivo al comune rischio di impresa, rappresentato da un capitale sociale solo apparente e non effettivo.
Ad ogni buon conto, si segnala che ai sensi dell’art. 2464 comma 6 c.c. il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria.
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Verso un nuovo approccio alla Giustizia
La Riforma della Giustizia in discussione si indirizza chiaramente verso un nuovo modo di concepire la Giustizia, che inevitabilmente andrà a impattare anche sulla professione forense e sulla figura dell’avvocato.
Con chiaro intento deflattivo, vengo privilegiati i cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), prevedendo l’avvio del contenzioso in giudizio come extrema ratio.
Peraltro, bisognerà stare molto attenti prima di agire in giudizio, in quanto saranno introdotte/potenziate le sanzioni per chi propone cause con malafede o colpa grave (c.d. lite temeraria).
Stante l’incertezza del diritto – incertezza inevitabile trattandosi di una scienza “sociale” – occorrerà con ciascun cliente valutare seriamente l’opportunità di avviare un contenzioso.
Tutto questo comporta, già da adesso (essendo la politica del mio studio), un approccio professionale improntato alla prevenzione delle ipotesi di contenzioso, attraverso una assistenza stragiudiziale preventiva e un confronto costante col cliente nell’ottica di prevenire il concretizzarsi di situazioni critiche.
Il ricorso all’avvocato non deve essere visto come l’extrema ratio, il professionista cui ricorrere quando la situazione è ormai compromessa. Piuttosto, un buon avvocato dovrà proporsi come consulente di fiducia e seguire il cliente già da prima dell’insorgere del contenzioso, mediante la valutazione dei più opportuni strumenti di tutela dei propri diritti.
Per una società questo significa attenzione alla contrattualistica, ai rapporti coi lavoratori, revisione dei contratti bancari e delle relative condizioni, gestione del rischio fiscale, gestione dei marchi e brevetti.
Per un privato ciò significa solo a titolo esemplificativo (per toccare due dei settori in cui lo studio è maggiormente specializzato) attenzione alla consulenza patrimoniale, assistenza nelle operazioni di compravendita immobiliare,
