La seconda sezione della Cassazione Penale con la sentenza n.26807/2020 ha chiarito che le valute virtuali sono prodotti di investimento e che in quanto tali le stesse sono assoggettabili alla normativa in materia di strumenti finanziari.
Ne consegue che “laddove la vendita di bitcoin sia reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, trattasi di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF”.
L’omissione di detti adempimenti integra la sussistenza del reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166 comma 1 lettera c) TUF.