Habitat Legali e Servizi: marchio registrato.

In data 30 gennaio 2023 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha formalmente registrato il marchio verbale HABITAT LEGALI E SERVIZI accogliendo così la richiesta degli avvocati Colzani e Micheli, proprietari ciascuno al 50% del marchio Habitat.

La tutela del marchio è stata richiesta e ottenuta per i prodotti della classe merceologica di Nizza n. 45 che comprende Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

TUTELA DEI MARCHI NEL METAVERSO

In quali classi merceologiche classificare i marchi del metaverso e gli Nft?

Classe 9 per “beni virtuali scaricabili inclusi gli NFT“, Classe 35 per ” negozi al dettaglio di beni virtuali” e Classe 41 per “servizi di intrattenimento in ambienti virtuali”.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha chiarito che in relazione alla Classe 9, l’EUIPO ha dichiarato che «i beni virtuali sono propri della Classe 9 perché sono trattati come contenuti o immagini digitali». Tuttavia, il termine “beni virtuali” manca di chiarezza e precisione, e pertanto deve essere ulteriormente specificato con l’indicazione del contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali (ad esempio, beni virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).

Al riguardo, l’EUIPO afferma che «la 12a edizione della classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, incorporerà il termine file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili nella classe 9».

Codice della Crisi e D. lgs. 231/2001: punti di contatto

Entrambi i testi normativi prevedono un intervento dell’imprenditore finalizzato a PREVENIRE IL RISCHIO: in un caso il rischio “crisi di impresa”, nell’altro caso il rischio “commissione di un reato”.

Una sinergia tra le due normative, con conseguente predisposizione di adeguati assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 codice civile, è auspicabile sia nell’ottica dell’esclusione di eventuali responsabilità penali sia nell’ottica dei sistemi di allerta. E’ fondamentale portare al centro delle dinamiche aziendali il concetto di ORGANIZZAZIONE, con l’adozione dei relativi modelli organizzativi e una accurata attività di compliance.

Perché siano efficaci ed utili per l’attività aziendale, i modelli organizzativi devono essere predisposti su misura delle singole realtà aziendali. I modelli devono altresì essere attuali, fotografare in maniera puntuale tutti i cambiamenti aziendali.

Un anno di esperienza in più: in quali settori posso aiutarvi nel 2023?

Forte dell’esperienza e specializzazione maturata, per il nuovo anno mi propongo per i seguenti servizi di consulenza:

  1. Consulenza bancaria e finanziaria;
  2. Sicurezza sul Lavoro;
  3. Nuove tecnologie e Privacy;
  4. Proprietà Intellettuale;
  5. Diritto penale dell’Impresa.

Cari clienti, buone feste!

E’ stato un anno davvero impegnativo ma pieno di soddisfazioni.

Come già preannunciato nel precedente post, è nato Habitat, una realtà multidisciplinare e con varie professionalità, nata su iniziativa mia e della collega Valentina Miceli.

Ma non solo. Da quest’anno, con il mio ingresso in Digitech Center, ho ampliato i servizi di studio a Sicurezza sul lavoro, Privacy, 231. Ho ripensato il mio ruolo professionale, accentuando il mio ruolo di consulente aziendale e formatore.

Oltre ad aver ripreso con l’attività accademica, approfondendo temi di informatica giuridica e organizzazione del sistema giudiziario.

Sono un poco stanco, ma molto soddisfatto. Mi aspetto dal 2023 ancora di più.

Cari clienti, mi scuso se non ho ancora risposto a tutte le mail, o se ho ancora qualche chiamata da fare. Recupererò a stretto giro, ma l’ultimo mese è stato il più faticoso.

Ma sono contento e sicuro che dal 2023 potrete contare su una struttura e un servizio nuovi e potenziati.

Buon Natale e buon fine anno.

Edoardo Colzani

Si chiude il 2022, inizia il 2023…

e lo Studio Professionale si evolve e si struttura. E’ nato HABITAT LEGALI E SERVIZI – una realtà professionale integrata, per dare la più ampia tutela ai clienti in tutti i settori del diritto, oltre a una serie di servizi accessori (commercialista, consulente previdenziale, servizi notarili ecc.). Lo Studio ha sede in Seregno, via Ballerini n. 56. Si riceve su appuntamento: info@habitat-ls.com

Le Sezioni Unite intervengono sui mutui fondiari

La decisione delle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 è intervenuta a risolvere il contrasto giurisprudenziale apertosi sulla validità del mutuo fondiario, allorché il finanziamento superi l’80% del valore dell’immobile (limite massimo finanziabile stabilito dall’Art. 38 T.U.B.).

Orbene, la violazione del limite di finanziabilità non rappresenta ad avviso delle Sezioni Unite un contrasto con una norma imperativa (per la ragione che essa è preordinata solamente alla specificazione dell’oggetto del contratto) e, quindi, non vi sarebbe nullità del contratto, ed anzi devono ritenersi salvi i benefici applicativi legati alla caratteristica fondiaria del mutuo.

Del resto le parti contraenti del mutuo hanno inteso in effetti stipulare un mutuo dotato delle caratteristiche del mutuo fondiario e il giudice non può alterare la qualificazione conferita dalle parti a un contratto, a meno che il contratto sia invalido (e, quindi, si discuta in giudizio della sua convertibilità in un contratto valido; ma, come detto, in questo caso la nullità è da escludere) oppure a meno che tale qualificazione sia essa stessa oggetto di contestazione in giudizio. La Cassazione afferma che, quando si tratta di effettuare la riqualificazione di un contratto, occorre procedere in termini rigorosamente obiettivi al fine di ricostruire quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti: se la comune intenzione delle parti era appunto quella di stipulare un contratto di mutuo fondiario, il giudice non può oltrepassarla e riqualificare il contratto sottoposto al suo esame affinché esso produca gli effetti di un diverso contratto, come, nel caso specifico accadrebbe, se un contratto di mutuo fondiario fosse riconfigurato come mutuo ordinario.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE AF: LA PRESCRIZIONE

La data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, questo il principio sancito dall’ABF. Ancora una volta viene sconfessato in giudizio l’impianto argomentativo di Poste Italiane che sul punto sta ponendo in essere comportamenti altamente scorretti nei confronti dei consumatori, già al vaglio dell’Antitrust per verificarne la compatibilità con la normativa consumeristica di riferimento.

L’Arbitro Bancario Finanziari ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.

L’ABF ha dunque rafforzato la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione