COMMENTO A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO
Con la decisione n. 6886 del 03/05/2022 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito la possibilità di conoscere i dati anagrafici o societari del beneficiario di un bonifico disposto indicando erroneamente l’IBAN del ricevente.
La decisione risulta essere di notevole rilevanza dal momento che il Collegio di coordinamento decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali. Inoltre, il Collegio di coordinamento stabilisce principi di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla medesima questione.
Nel caso di specie il Collegio ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo”;
2. “in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”.
Entriamo ora nel dettaglio della decisione.
Il Collegio ha ritenuto che è necessario che il pagatore possa conoscere l’identità del ricevente in modo tale da poter concretamente pretendere la restituzione dell’indebito pagato. Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi prevalente l’esigenza di tutelare il c.d. segreto bancario dal momento che altrimenti si incorrerebbe nella violazione del precetto di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 Costituzione.
Le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia hanno previsto che “per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto-quadro, l’intermediario consegna tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni: a) per il pagatore, un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario”. Il 2° comma dell’art. 24 del Dlgs n. 11/2010 statuisce che: “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile”.
Tali disposizioni consentono di ritenere che il pagatore abbia diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento del ricevente i dati anagrafici o societari di quest’ultimo. Le informazioni contenute nell’ordine di bonifico (nome del beneficiario, causale del versamento) possono invero risultare utili per dimostrare il carattere indebito del pagamento effettuato.
Per quanto concerne il c.d. segreto bancario, il prestatore di servizi di pagamento del ricevente non può invocare la disciplina del trattamento dei dati personali al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio cliente. Il Collegio ha infatti evidenziato che ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. f), GDPR, il trattamento di “categorie particolari di dati personali” non è vietato quando esso sia “necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”. Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio” (Cass., 13 dicembre 2021, n. 39531).
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