COMMENTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO
Con la decisione n. 6887 del 03/05/2022 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato il principio di diritto per cui “il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni”.
L’art. 119 T.U.B., rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, all’ultimo comma stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Nel caso di specie il Collegio remittente aveva evidenziato che nel conto corrente bancario gli estratti conto possono essere redatti esclusivamente dalla banca e, di conseguenza, il cliente si trova in una posizione di svantaggio dal punto di vista della conoscenza dei contenuti di tali documenti. In virtù del principio generale di buona fede, la banca sarebbe gravata da un obbligo di collaborazione documentale e da un obbligo di protezione nei confronti del correntista. Il Collegio remittente sottolineava, inoltre, che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione non potrebbe riguardare soltanto una frazione temporale del rapporto contrattuale tra le parti in considerazione della peculiare unitarietà del conto corrente bancario e che, nel caso in cui si ritenesse applicabile l’art. 119 TUB, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il cliente avrebbe diritto agli estratti dei conti correnti bancari che sono stati definitivamente chiusi nei dieci anni che precedono la sua richiesta.
Il Collegio di Coordinamento, con la decisione di cui si tratta, ha innanzitutto rilevato un contrasto tra i collegi territoriali:
– con svariate decisioni il Collegio di Roma aveva affermato che: “La produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all’art. 119, ult. comma, t.u.b. e l’intermediario è tenuto a consegnare alla ricorrente la documentazione anteriore” (Collegio di Roma, decisioni n. 5781 del 3 marzo 2021; n. 6137 del 7 marzo 2021; n. 3274 del 28 febbraio 2020; n. 24320 del 6 novembre 2019);
– altri Collegi territoriali, invece, avevano ritenuto che il termine decennale fosse applicabile anche alla richiesta di copia degli estratti del conto corrente (Collegio di Milano, n. 3844 del 16 febbraio 2021; Collegio di Torino, decisioni n. 18396 del 21 ottobre 2020 e n. 19840 del 26 settembre 2018; Collegio di Palermo, decisione n. 10511 del 12 giugno 2020; Collegio di Bologna, decisione n. 16516 del 12 dicembre 2017).
Il Collegio di Coordinamento, nel dirimere la questione, ha rinviato alla precedente decisione n. 15404 del 22/06/2021, la quale ha ritenuto preferibile che l’art. 119 ultimo comma TUB venga applicato anche agli estratti conto conformemente alla recente giurisprudenza di legittimità.