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Appalti – ancora in tema di esclusione

Non basta il rinvio a giudizio chiesto per violazione della Legge 231, nel caso in cui l’ex amministratore sia accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti, per giustificare l’esclusione dalla gara: così si è espressa la sentenza 897/19 del Tar Lombardia sez. I.

Di fronte alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, l’amministrazione può decidere di estromettere l’impresa dalla procedura, purchè fornisca un’adeguata spiegazione circa l’esercizio dei più ampi poteri discrezionali che le sono riconosciuti.

In tal senso è da ritenersi del tutto insufficiente la comunicazione imposta dalla legge 241/90 con cui la PA, nel caso di specie il comune, escludeva la società dai lavori di bonifica dell’area dall’amianto limitandosi a ricordare che pendeva una richiesta di rinvio a giudizio.

E’ onere della PA motivare perchè i fatti contestati a società e amministratore siano idonei a determinare l’esclusione dalla gara, non potendo la PA appiattirsi sull’indagine penale.

Esclusione dalla gara d’appalto per omessa denuncia di fatti estorsivi

Il legislatore, con l’intento di stimolare le denunce dei cittadini vittime di estorsione, ha introdotto nella normativa in materia di appalti una particolare causa di esclusione volta a penalizzare chi ometta di denunciare fatti estorsivi di cui sia stato parte offesa.

La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.

Ove la Procura riscontri omissione di denuncia da parte della parte offesa, deve procedere con segnalazione all’ANAC per i provvedimenti di competenza.

Si badi bene, tuttavia, che nel effettuare la segnalazione è onere della Procura verificare anche la sussistenza di cause di giustificazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 689/1981: Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Il Procuratore deve dunque sempre valutare la sussistenza di due presupposti:

  1. l’omessa denuncia;
  2. l’assenza di cause di giustificazione.

All’ANAC spetta il compito di pubblicare la comunicazione nel Casellario, previa verifica formale sugli adempimenti posti in essere dall’organo inquirente. In particolare, l’Anac deve verificare che risulti dalle valutazioni della Procura una esplicita affermazione della mancanza di esimenti. In difetto, deve consentire la partecipazione procedimentale dell’operatore economico, dandogli comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione dell’annotazione nel Casellario. Una volta instaurato il contraddittorio, l’ANAC dovrà chiedere alla Procura una integrazione delle informazioni sull’esistenza delle esimenti.

Ove effettivamente, tali esimenti emergano a seguito delle integrazioni della Procura, l’ANAC dovrà archiviare il procedimento di iscrizione dell’annotazione al casellario.

Concordato e Appalti

Il Tar della Toscana con un recente provvedimento di aprile 2019, il n. 491, ha stabilito che può partecipare alla gara d’appalto anche la società sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale.

Nessuna causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto.

L’articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che sono escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto le imprese in concordato preventivo a meno che si tratti di concordato in continuità aziendale.

In questo senso il Codice dei Contratti pubblici ha introdotto una importante innovazione rispetto al divieto posto dalla cronologicamente precedente legge fallimentare.

Una volta omologato il concordato, del resto, l’imprenditore tornerebbe in bonis.

Va ricordato, tuttavia, occorrerà in ogni caso ottenere una autorizzazione del Giudice delegato.

Appalti pubblici

La disciplina degli appalti pubblici è oggetto di un recente intervento legislativo che il mio Studio sta seguendo con attenzione.

L’obiettivo della nuova normativa in discussione è quello di semplificare le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti.

Tra le principali novità vi sono l’istituzione di un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti; la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente; lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.