Non basta il rinvio a giudizio chiesto per violazione della Legge 231, nel caso in cui l’ex amministratore sia accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti, per giustificare l’esclusione dalla gara: così si è espressa la sentenza 897/19 del Tar Lombardia sez. I.
Di fronte alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, l’amministrazione può decidere di estromettere l’impresa dalla procedura, purchè fornisca un’adeguata spiegazione circa l’esercizio dei più ampi poteri discrezionali che le sono riconosciuti.
In tal senso è da ritenersi del tutto insufficiente la comunicazione imposta dalla legge 241/90 con cui la PA, nel caso di specie il comune, escludeva la società dai lavori di bonifica dell’area dall’amianto limitandosi a ricordare che pendeva una richiesta di rinvio a giudizio.
E’ onere della PA motivare perchè i fatti contestati a società e amministratore siano idonei a determinare l’esclusione dalla gara, non potendo la PA appiattirsi sull’indagine penale.