Esclusione dalla gara d’appalto per omessa denuncia di fatti estorsivi

Il legislatore, con l’intento di stimolare le denunce dei cittadini vittime di estorsione, ha introdotto nella normativa in materia di appalti una particolare causa di esclusione volta a penalizzare chi ometta di denunciare fatti estorsivi di cui sia stato parte offesa.

La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.

Ove la Procura riscontri omissione di denuncia da parte della parte offesa, deve procedere con segnalazione all’ANAC per i provvedimenti di competenza.

Si badi bene, tuttavia, che nel effettuare la segnalazione è onere della Procura verificare anche la sussistenza di cause di giustificazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 689/1981: Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Il Procuratore deve dunque sempre valutare la sussistenza di due presupposti:

  1. l’omessa denuncia;
  2. l’assenza di cause di giustificazione.

All’ANAC spetta il compito di pubblicare la comunicazione nel Casellario, previa verifica formale sugli adempimenti posti in essere dall’organo inquirente. In particolare, l’Anac deve verificare che risulti dalle valutazioni della Procura una esplicita affermazione della mancanza di esimenti. In difetto, deve consentire la partecipazione procedimentale dell’operatore economico, dandogli comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione dell’annotazione nel Casellario. Una volta instaurato il contraddittorio, l’ANAC dovrà chiedere alla Procura una integrazione delle informazioni sull’esistenza delle esimenti.

Ove effettivamente, tali esimenti emergano a seguito delle integrazioni della Procura, l’ANAC dovrà archiviare il procedimento di iscrizione dell’annotazione al casellario.