Il Tar della Toscana con un recente provvedimento di aprile 2019, il n. 491, ha stabilito che può partecipare alla gara d’appalto anche la società sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale.
Nessuna causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto.
L’articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che sono escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto le imprese in concordato preventivo a meno che si tratti di concordato in continuità aziendale.
In questo senso il Codice dei Contratti pubblici ha introdotto una importante innovazione rispetto al divieto posto dalla cronologicamente precedente legge fallimentare.
Una volta omologato il concordato, del resto, l’imprenditore tornerebbe in bonis.
Va ricordato, tuttavia, occorrerà in ogni caso ottenere una autorizzazione del Giudice delegato.