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Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento

E’ al vaglio del Legislatore (emendamento al decreto sostegni) una proposta per la creazione di un fondo ad hoc per la riduzione della crisi da sovraindebitamento.

Se dovesse essere approvato il relativo emendamento al decreto sostegni, l’accesso al Fondo sarebbe consentito al debitore in stato di sovraindebitamento che intende avviare una procedura di composizione della crisi.

Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all’apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo Sovraindebitamento – Il mutuo ipotecario

Si pubblica di seguito il secondo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda appunto il mutuo ipotecario: possibile mantenerlo aperto durante la procedura di sovraindebitamento?

Un ulteriore profilo di interesse contemplato dal c.d. Decreto Ristori è quello che consente al debitore di continuare a pagare le rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale secondo il piano originario di ammortamento. 

Il comma 1-ter prevede, infatti, che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo; questo può avvenire a condizione che alla data del deposito della proposta il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o nel caso in cui il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Allo stesso modo, quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

L’organismo di Composizione della Crisi dovrà attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Decreto Ristori e Sovraindebitamento: novità

Le novità introdotte nella disciplina del sovraindebitamento dal Decreto Ristori (Dl 137/2020):

  1. estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi debitori;
  2. inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società di persone;
  3. sovraindebitamento familiare: un’unica procedura per i componenti della stessa famiglia;
  4. possibilità di prevedere nel piano del consumatore la falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione
  5. consentiti piani/accordi che prevedono il rimborso alla scadenza convenuta delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
  6. in sede di omologa vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano condotto una adeguata valutazione sul merito creditizio del debitore;
  7. debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Bando per favorire accesso delle MPMI lombarde alle procedura di OCC

Segnalo l’iniziativa della Unioncamere Lombardia in materia di accesso al sovraindebitamento.

Durata del Piano del Consumatore: anche oltre i 5 anni

Un’importante recente pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che la durata del piano del consumatore può essere superiore ai 5 anni che usualmente vengono richiesti nella prassi dei Tribunali.

Se da un lato è vero che l’interesse del creditore è a tempi certi, dall’altro occorre andare a verificare nel concreto la percentuale di soddisfazione del creditore.

Un piano articolato in 7 anni che preveda il pagamento integrale del debito deve ritenersi dunque preferibile rispetto a un piano liquidatorio contenuto in soli 5 anni che al contrario non soddisfi integralmente le ragioni del creditore.

Il principio di ragionevole durata dei procedimenti deve essere dunque conciliato con la ratio della Legge 3/2012, volta da un lato a garantire i creditori e dall’altro a offrire una seconda chance al soggetto indebitato.

 

Competenze specialistiche, formazione professionale

7 febbraio28 marzo

Condominio e sovraindebitamento

Può il Condominio proporre un piano del Consumatore? Il Tribunale di Bergamo ha dato risposta negativa. Qui la sentenza.

F.a.q. 2 sul Sovraindebitamento

F.A.Q. SUL SOVRAINDEBITAMENTO

a cura dell’Avv. Edoardo Colzani e del Dott. Stefano Congiusti

***

La legge sul sovraindebitamento 03/2012 può essere utile alle SRL sotto le soglie indicate dalla Legge Fallimentare?

No, la norma escluda dal suo utilizzo i soggetti ASSOGGETTABILI al fallimento. Per quanto la srl nonostante non sia fallibile, è un soggetto con potenziale fallimentare e quindi escluda dalla legge 03/2012.

Ho letto/sentito che la legge 03/2012 garantisce stralci anche del 90/95%,  è possibile?

È possibile, ma difficilmente verosimile. Lo stralcio dei crediti esiste, ma ha modalità e forme che variano molto da caso a caso. L’opportunità di stralci così alti è rara.

Ho una società, mi accollo tutti i debiti per poi esdebitarmi, è possibile?

Per quanto si possa fare una valutazione in merito, si pone una problematica di meritevolezza, legata alla genesi del sovraindebitamento.

Ho accettato l’eredità con beneficio di inventario. Prima di accettare, posso riassumere una procedura di esdebitazione in precedenza aperta dal de cuius e poi interrotta?

Per quanto non esista giurisprudenza in merito e salvo diversa indicazione dalla stessa,  il parere è pressoché negativo. La normativa non fornisce indicazioni a riguardo, conseguentemente al momento non è fattibile.

Ho rilasciato fideiussioni per la mia società, posso accedere al piano del consumatore per questi debiti?

Per i debiti da fideiussione no. Gran parte della dottrina ritiene opportuno separare il consumo personale e quindi il patrimonio legato allo stesso, da quanto garantito in favore di una società. La confusione delle due quantità non si ritiene corretta, anche in un’ottica di mantenimento di garanzia nei confronti della società e dell’obbligazione intrapresa.

Ho richiesto la nomina dell’OCC e la mia casa è in asta: posso interrompere la procedura esecutiva?

Per quanto giurisprudenza minoritaria sia orientata in senso positivo, la maggior parte dei Tribunali concede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare solo ad avvenuto deposito e omologa del piano ex legge 3/2012.

Posso chiedere la rottamazione delle cartelle nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Sì e non solo, da Febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un modello definito DA – S. Quest’ultimo fa riferimento alla LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225 :

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
   «9-bis. Sono altresi’ compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi  affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II,  sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
   9-ter. Nelle proposte di accordo  o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27  gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui  all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità’  e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore»;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/02/16G00238/sg

Come si evince dalla legge, quest’ultima offre un’opportunità interessante, che supera i limiti della rottamazione semplice sia per tempistiche, che per importi di restituzione (soggetti a falcidia),  tuttavia dal modello è chiaro che la scadenza di tale possibilità è il 15/05/2018

L’accesso alla procedura di sovraindebitamento comporta la revoca delle carte di credito?

Assolutamente no. Tuttavia, in determinate situazioni di grave esposizione potrebbe essere richiesta al sovraindebitato una autolimitazione nell’utilizzo delle carte di credito.

La procedura ha dei costi? Come si paga?

La procedura prevede dei costi, oltre ovviamente ai compensi dei consulenti.

Per la precisione:

  • 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per la nomina dell’OCC;
  • 1 marca da bollo da 27,00 euro e 1 contributo unificato da 98,00 euro per il deposito del piano;
  • il compenso dell’OCC determinato sulla base di parametri di legge e vincolato all’ammontare dell’attivo e del passivo disponibili;
  • il compenso del perito, se necessario, per la stima del compendio immobiliare.

I costi vivi sono a carico del sovraindebitato. Il Compenso dell’OCC è oggetto di contrattazione col professionista nominato, il quale percepirà una parte dei compensi fuori dal predisponendo piano e la residua parte in prededuzione nel piano. Ugualmente per il perito o altri ausliari dell’OCC che si rendesse necessario incaricare.

Per ulteriori informazioni, scarica la nostra guida

SI PRECISA CHE LE F.A.Q. VERRANNO PERIODICAMENTE AGGIORNATE, IN CONSIDERAZIONE DEI MUTAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. LA PRIMA VERSIONE DELLE F.A.Q. E’ AGGIORNATA ALLA DATA DEL 16.04.2018.

F.a.q. 1 sul Sovraindebitamento

F.A.Q. SUL SOVRAINDEBITAMENTO

a cura dell’Avv. Edoardo Colzani e del Dott. Stefano Congiusti

***

La legge sul sovraindebitamento 03/2012 può essere utile alle SRL sotto le soglie indicate dalla Legge Fallimentare?

No, la norma escluda dal suo utilizzo i soggetti ASSOGGETTABILI al fallimento. Per quanto la srl nonostante non sia fallibile, è un soggetto con potenziale fallimentare e quindi escluda dalla legge 03/2012.

Ho letto/sentito che la legge 03/2012 garantisce stralci anche del 90/95%,  è possibile?

È possibile, ma difficilmente verosimile. Lo stralcio dei crediti esiste, ma ha modalità e forme che variano molto da caso a caso. L’opportunità di stralci così alti è rara.

Ho una società, mi accollo tutti i debiti per poi esdebitarmi, è possibile?

Per quanto si possa fare una valutazione in merito, si pone una problematica di meritevolezza, legata alla genesi del sovraindebitamento.

Ho accettato l’eredità con beneficio di inventario. Prima di accettare, posso riassumere una procedura di esdebitazione in precedenza aperta dal de cuius e poi interrotta?

Per quanto non esista giurisprudenza in merito e salvo diversa indicazione dalla stessa,  il parere è pressoché negativo. La normativa non fornisce indicazioni a riguardo, conseguentemente al momento non è fattibile.

Per ulteriori informazioni, scarica la nostra guida

SI PRECISA CHE LE F.A.Q. VERRANNO PERIODICAMENTE AGGIORNATE, IN CONSIDERAZIONE DEI MUTAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI. LA PRIMA VERSIONE DELLE F.A.Q. E’ AGGIORNATA ALLA DATA DELL’11.04.2018.