Il nuovo Sovraindebitamento – Il mutuo ipotecario

Si pubblica di seguito il secondo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda appunto il mutuo ipotecario: possibile mantenerlo aperto durante la procedura di sovraindebitamento?

Un ulteriore profilo di interesse contemplato dal c.d. Decreto Ristori è quello che consente al debitore di continuare a pagare le rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale secondo il piano originario di ammortamento. 

Il comma 1-ter prevede, infatti, che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo; questo può avvenire a condizione che alla data del deposito della proposta il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o nel caso in cui il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Allo stesso modo, quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

L’organismo di Composizione della Crisi dovrà attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.