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E se il decreto ingiuntivo lo emettesse l’Avvocato? Ipotesi di riforma…

E’ al vaglio del parlamento un disegno di legge che si propone di attribuire all’Avvocato, e non più al Giudice, il potere di emettere il decreto ingiuntivo. L’intervento giudiziale viene dunque riservato alla fase successiva ed eventuale di opposizione. Ciò comporta una sensibile riduzione dei tempi di giustizia, in vantaggio del creditore. Maggiore dunque la responsabilità in capo all’avvocato.

Di seguito il testo della proposta.

1. Al libro sesto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:
«CAPO I-BIS DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEMPLIFICATO
Art. 656-bis
Atto di ingiunzione di pagamento
L’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell’articolo 634;
b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Nell’atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

Art. 656-ter
Verifica dei presupposti
È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis.
Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente or- dine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

Art. 656-quater
Opposizione giudiziale
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all’avvocato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento.
Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.

Art. 656-quinquies
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione. Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».

Art. 2.
1. Dopo l’articolo 492-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 492-ter
Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza può essere proposta preventivamente e prima dell’avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

Art. 3.
1. All’articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96».

Decreto ingiuntivo e Accordo L. 3/2012

L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 che abbia ottenuto l’adesione dei crediti nella percentuale prevista ex lege, spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori, e dunque anche nei confronti del creditore rimasto silente. In applicazione di questo principio il Tribunale di Rimini ha stabilito che deve essere sospesa sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da detto creditore per l’intero ammontare del credito in pendenza dell’accordo.

Leasing immobiliare: opposizione a decreto ingiuntivo e azione di rilascio

Secondo quanto affermato dal Tribunale di Udine con provvedimento datato 26 Settembre 2016 (Est. Massarelli) l’irrevocabilità di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la condanna al pagamento di un debito maturato in un primo periodo del rapporto di leasing immobiliare im0pedisce di esaminare le difese della parte convenuta per il rilascio del bene ed aventi ad oggetto le clausole che determinano il corrispettivo pattuito. In sostanza, la riunione della causa di rilascio dell’immobile e di quella di opposizione a decreto ingiuntivo può ostacolare la rapida definizione della domanda di rilascio con la conseguenza che deve essere disposta la separazione dei procedimenti.

il Decreto Ingiuntivo va revocato se il creditore opposto non promuove la mediazione

Così ha deciso il Tribunale di Ferrara, in persona della dott.ssa Ghedini, con sentenza resail 07 gennaio 2015 in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. La causa aveva ad oggetto rapporti derivanti da contratto bancario e pertanto doveva ritenersi soggetta all’obbligo di mediazione. Poichè nessuna delle parti ha attivato la procedura di mediazione, l’opposizione è stata dichiarata improcedibile. La sentenza in questione presenta indubbio interesse per quel che attiene le sorti del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: Nonostante l’attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l’onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc, ovvero dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 183 cpc. Ne consegue per il Tribunale di Ferrara che l’onere dell’esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. E del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore col ricorso monitorio: è pertanto il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum con la conseguenza che il creditore opposto, che formalmente rivesta la qualifica di convenuto nel giudizio di opposizione, è di fatto attore in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata con ricorso monitorio: conseguentemente il decreto ingiuntivo decade e deve essere revocato.