L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 che abbia ottenuto l’adesione dei crediti nella percentuale prevista ex lege, spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori, e dunque anche nei confronti del creditore rimasto silente. In applicazione di questo principio il Tribunale di Rimini ha stabilito che deve essere sospesa sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da detto creditore per l’intero ammontare del credito in pendenza dell’accordo.