Così ha deciso il Tribunale di Ferrara, in persona della dott.ssa Ghedini, con sentenza resail 07 gennaio 2015 in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. La causa aveva ad oggetto rapporti derivanti da contratto bancario e pertanto doveva ritenersi soggetta all’obbligo di mediazione. Poichè nessuna delle parti ha attivato la procedura di mediazione, l’opposizione è stata dichiarata improcedibile. La sentenza in questione presenta indubbio interesse per quel che attiene le sorti del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: Nonostante l’attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l’onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc, ovvero dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 183 cpc. Ne consegue per il Tribunale di Ferrara che l’onere dell’esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. E del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore col ricorso monitorio: è pertanto il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum con la conseguenza che il creditore opposto, che formalmente rivesta la qualifica di convenuto nel giudizio di opposizione, è di fatto attore in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata con ricorso monitorio: conseguentemente il decreto ingiuntivo decade e deve essere revocato.