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Canoni di locazione pignorati: vanno dichiarati

Il proprietario di un immobile pignorato ha l’obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche se le somme sono incassate dal Custode Giudiziario. Del resto, il proprietario, anche in presenza di un pignoramento, si giova del reddito del bene in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.

Il pignoramento, dunque, è da ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto impositivo: i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Pagamento spontaneo dopo il pignoramento: regolamentazione delle spese

Capita spesso che, solo a seguito di un pignoramento, il debitore si decida a pagare al creditore il capitale.

E’ spesso oggetto di discussione tra creditore e debitore se ci si possa limitare al solo capitale (magari riconoscendo gli interessi maturati) o se debbano essere necessariamente essere riconosciute al creditore anche tutte le spese di giustizia sostenute nel frattempo.

Perché il debitore dovrebbe rimborsare al creditore le spese di giustizia?

Lo chiarisce la Corte di  Cassazione, Sez. VI , Ord. 15 aprile 2021, n. 9877: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.

Le spese sostenute dal creditore sino al pagamento spontaneo del debitore sono imputabili a quest’ultimo se determinate dal suo comportamento inadempiente.

La conversione del pignoramento

Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto di pignoramento, il debitore può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale , interessi e spese.

Pena inammissibilità, contestualmente all’istanza di conversione deve essere depositata in cancelleria una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati di cui puoi essere data documentazione.

Il Giudice, nell’ammettere con ordinanza la conversione, può concedere al debitore anche una rateizzazione.

Si badi bene, tuttavia, che i beni pignorati vengono liberati dal pignoramento solo con il versamento del’intera somma.

 

la mia casa va all’asta…cosa posso fare?

In primo luogo, il consiglio spassionato è di non ridursi all’ultimo momento a cercare una soluzione. Capita purtroppo troppo spesso che il debitore si presenti in studio a giochi ormai fatti, a breve distanza dallo svolgersi del primo tentativo di vendita giudiziaria. In questi casi i margini per agire sono ristretti e il rischio di perdere la casa elevato.

E’ opportuno consultare un legale entro e non oltre la notifica del pignoramento per valutare la possibilità di opposizioni e/o di trattative col creditore.

Consiglio di leggere attentamente l’atto di precetto, che contiene l’invito a valutare la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (c.d. Salva Suicidi). Con le procedure di sovraindebitamento non si salva la casa (questa è una concezione sbagliata, che viene spesso utilizzata a scopo di marketing ma che dimostra che non si è compresa la ratio della legge) ma si può porre rimedio a una situazione di profonda crisi, con azzeramento delle complessive posizioni debitorie e possibilità di fresh start. A seconda della gravità della situazione è opportuno valutare l’opportunità di un accesso a detta procedura.

Per ulteriori informazioni e per un primo appuntamento: info@avvocatocolzani.it

Sul cumulo di procedure esecutive

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6019/2017 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore non solo può aggredire più beni del medesimo debitore, ma può altresì procedere a più pignoramenti dello stesso bene, in tempi successivi.

In buona sostanza,  il diritto di procedere in executivis si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Mutui e vendita dell’immobile…

L’articolo 120-quinquiesdecies è contenuto in un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Esso è oggetto in questi giorni di un acceso dibattito parlamentare, che ha creato non poche preoccupazioni tra i cittadini.

L’articolo, al comma 3, prevede che le parti possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo con una perizia successiva all’inadempimento.

Per meglio comprendere gli sviluppi dell’iter legislativo e le problematiche sottese all’approvazione di un tale articolo, si invita a prendere appuntamento per una consulenza: info@avvocatocolzani.it