Capita spesso che, solo a seguito di un pignoramento, il debitore si decida a pagare al creditore il capitale.
E’ spesso oggetto di discussione tra creditore e debitore se ci si possa limitare al solo capitale (magari riconoscendo gli interessi maturati) o se debbano essere necessariamente essere riconosciute al creditore anche tutte le spese di giustizia sostenute nel frattempo.
Perché il debitore dovrebbe rimborsare al creditore le spese di giustizia?
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Sez. VI , Ord. 15 aprile 2021, n. 9877: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.
Le spese sostenute dal creditore sino al pagamento spontaneo del debitore sono imputabili a quest’ultimo se determinate dal suo comportamento inadempiente.